A.I.B.A.

ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE,

Organismo costituito tra intermediari di assicurazione iscritti al relativo Albo professionale.

 

A.I.D.A.

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI.

Ha lo scopo di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo delle conoscenze giuridiche relative alle assicurazioni private e sociali; ha sede presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

 

A.N.I.A

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI

Associazione di categoria delle Compagnie di Assicurazione cui aderiscono imprese italiane e estere operanti in Italia, quali soci effettivi o soci corrispondenti.

 

ABBANDONO (ABANDONMENT)

Si ha quando, al verificarsi di talune gravi circostanze in corso di viaggio, l'assicurato dichiara di trasferire agli assicuratori la proprietà del bene distrutto o perduto.

 

ABBORDO (COLLISION)

Collisione tra due navi.

 

ACCESSORI (DEL VEICOLO) 

Il termine ricorre frequentemente nel ramo Auto Rischi Diversi e specificatamente nella garanzia Furto. Con esso si identificano alcuni componenti delle autovetture (audioriproduttori, condizionatori d'aria, antinebbia, ecc.). Molte imprese distinguono i cosiddetti optional (forniti e installati dal costruttore) dagli accessori aggiunti successivamente all'acquisto.

 

ACCESSORI (DEL PREMIO) (POLICY FEES)

Vedi CARICAMENTI

 

ACCIDENTALITÀ (FORTUITY )

Concetto tipico delle assicurazioni rientranti nella R.C. Generale, per cui non sono accidentali (e sono quindi esclusi dall'assicurazione) quei comportamenti formalmente colposi ma ripetitivi e che, come tali, portano ad un risultato altamente prevedibile.

 

ACCIDENTE DI NAVIGAZIONE (ACCIDENT)

Ogni sinistro occorso ad una nave dovuto a cause impreviste o di forza maggiore quali naufragio, investimento, tempesta, incendio, incaglio, ecc. L'accidente viene notificato dal comandante all'autorità marittima con atto chiamato "prova di fortuna" (denuncia di evento straordinario)

 

ACCONTO (SULLA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DEL DANNO) (ON ACCOUNT SETTLEMENT)

E' la somma concessa, mediante ordinanza e ad istanza di parte, dal Giudice istruttore civile o dal Magistrato inquirente in sede penale, al danneggiato, nei limiti dei 4/5 dell'ammontare presumibile del danno di responsabilità civile, ove sussistano lo stato di bisogno del danneggiato stesso e l'accertamento (sia pure sommario) di gravi elementi di colpa a carico del responsabile (Vedi anche PROVVISIONALE)

 

ACCORDO (CONTRACTUAL ACCEPTANCE OF AN OFFER)

E' uno dei requisiti essenziali del contratto. Esiste quando le parti si accordano sul contenuto del contratto; Art. 1325 e 1326 C.c.

 

ACCORDO NATANTI DA DIPORTO (PLEASURE CRAFT AGREEMENT)

Accordo nazionale, definito anche A.NA.DI., al quale possono aderire le imprese che esercitano il Ramo Trasporti con specifico riferimento al settore delle navi ed imbarcazioni da diporto. Tutte le imprese aderenti utilizzano un medesimo capitolato di polizza, e ne recepiscono i criteri di tariffazione dei rischi.

 

ACCORDO NAZIONALE IMPRESE AGENTI DI ASSICURAZIONE

E' il contratto collettivo tra gli organismi rappresentativi delle imprese e quelli degli agenti di assicurazione per definire le condizioni minime del contratto di agenzia di assicurazione sia sotto il profilo normativo che sotto il profilo economico.

Il primo è l'accordo del 10 ottobre 1951, stipulato fra l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.) e l'Associazione Nazionale Agenti (A.N.A.), accordo che, in quanto recepito e pubblicato in allegato al D.P.R. 18 marzo 1961, n. 387, ha valore "erga omnes"; l’ultimo porta la data del 1 agosto 1994.

 

ACQUA CONDOTTA (PLUMBED WATER SUPPLY)

Si ha fuoriuscita di acqua condotta quando, a seguito di rottura o guasto accidentale di impianti idrici, igienici e termici esistenti nel fabbricato, si verificano danni materiali alle cose assicurate.

 

ACQUA DI MARE (SEA WATER)

Danneggiamento della merce per effetto della penetrazione dell'acqua nella stiva.

 

ACQUA PIOVANA (RAIN WATER)

Danneggiamento della merce a causa di intemperie quali pioggia, neve, grandine, nel corso delle operazioni d'imbarco, trasbordo e sbarco.

 

ADDIZIONALI (ADDITIONAL LOADING)

Vedi CARICAMENTI

 

ADEMPIMENTO (ACCOMPLISHMENT)

Rappresenta il modo normale, da parte di un soggetto, di estinguere con la prestazione dovuta una obbligazione. La legge disciplina il modo, il tempo ed il luogo, pone a carico del soggetto tenuto alla prestazione un generale obbligo di diligenza, convenzionalmente definita come "diligenza del buon padre di famiglia" (art. 1176 c. civ.).

 

AFFIDAMENTO (FIDUCIARY BOND)

Rilasciare una polizza cauzionale o una copertura credito significa assumere un rischio sulla capacità di adempiere o sulla solvibilità di un determinato soggetto.

Il rilascio di questo tipo di copertura presuppone il preventivo affidamento della clientela.

L'Assicuratore esplica in tal caso una serie di valutazioni tipiche del sistema bancario, sulla capacità tecnica, patrimoniale e finanziaria del richiedente ed assume impegni, in relazione alla validità dello stesso, ad adempiere le obbligazioni assunte e ad assicurare il soddisfacimento dell'azione di rivalsa.

 

AGENTE DI ASSICURAZIONE (INSURANCE AGENT)

L’Art. 2 dell'Accordo Nazionale Imprese Agenti di Assicurazione definisce "agente di assicurazione colui che, iscritto all'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia".

Ne deriva che l’Agente

- Deve possedere l'iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione;

- Deve svolgere l’attività in maniera professionale, esclusa quindi la marginalità, l'occasionalità e l'accessorietà;

- E’ soggetto al rischio di impresa (imprenditorialità),

- Cura la gestione e l’incremento degli affari assicurativi dell’agenzia.

 

AGENZIA DI ASSICURAZIONE (INSURANCE AGENCY)

Può essere:

- "In appalto" o "in gestione libera", quando la relativa gestione è contrattualmente affidata ad uno o più agenti di assicurazione.

- "in economia" o "in gestione diretta" quando vi è preposto personale subordinato dell'impresa di assicurazione.

 

AGGRAVAMENTO (DEL RISCHIO) (RISK AGGRAVATING FACTOR)

Modificazione che interviene successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione e che incide in via stabile e durevole sulla gravità del rischio. Art. 1898 C.C.

 

ALAGGIO (HAULAGE)

Operazione con la quale la nave galleggiante viene posta a secco (a terra) per rimessaggio, su apposito scalo o bacino di carenaggio per lavori.

 

ALBI PROFESSIONALI 

Elenchi di professionisti che svolgono una attività intellettuale per il cui legittimo svolgimento la legge, di regola, rende obbligatoria l'iscrizione all'albo di categoria (art. 2229 c. civ.). Alla mancata iscrizione consegue che il professionista non ha diritto ad alcun compenso per l'opera svolta (art. 2231 c. civ.). La regola dettata dall'art. 2231 c. civ. non si applica nel caso in cui l'attività sia svolta nell'ambito di un "rapporto di lavoro subordinato". In questo caso, infatti, si applica l'art. 2126 c. civ. L'esercizio abusivo di una professione per la quale è necessaria l'iscrizione nel relativo albo professionale comporta spesso responsabilità penali (art. 348 c. pen).

 

ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE

Con la legge n. 48/1979 è stato istituito presso il Ministero dell'Industria l'Albo nazionale degli agenti di assicurazione.

Per l'iscrizione all'Albo occorre aver superato una prova di idoneità ed essere in possesso di alcuni requisiti, quali l’assenza di condanne,il pieno godimento dei diritti civili,ecc.

La prova di idoneità può essere sostituita dai cosiddetti titoli equipollenti identificati dalla, come ,ad esempio, l'aver svolto per almeno due anni continuativi l’attività di dirigente di una Compagnia di assicurazione.

L'Albo è suddiviso in due sezioni:

alla prima sono iscritti gli agenti in attività

alla seconda sono iscritti coloro che non sono in possesso di alcun mandato agenziale o che abbiano cessato l’attività.

 

ALEA (FORTUITY)

Incertezza, casualità.

 

ALIENANTE

Colui che cede il bene.

 

ALIENAZIONE DELLA NAVE

Cessione o vendita che comporta l'annullamento del contratto assicurativo con restituzione della quota parte di premio, in base al cosiddetto "listino scalare di Genova"

 

ALIENAZIONE DI AZIENDA

La proprietà dell'azienda può essere trasferita, oltre che per successione, anche per atto fra vivi, cioè in base a contratto (art. 2556 c. civ.). In questa ipotesi, si ha l'alienazione di azienda che, di regola, ha per titolo giuridico la vendita, cioè la cosiddetta "cessione". Poiché l'azienda è qualificata per la sua destinazione all'esercizio dell'impresa, ogni alienazione determina, di regola, l'ingresso di un altro soggetto nella titolarità dell'impresa e nella qualificazione di imprenditore. Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (art. 2558 c. civ.). Tale successione concerne sia i contratti che riguardano direttamente l'esercizio dell'impresa sia quelli che la riguardano perché intesi a procurare i mezzi necessari per il suo esercizio. La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta ha effetto, nei confronti di terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (art. 2559 c. civ.).

L'alienante non è, invece, liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale, invece, risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560, 2° comma, c. civ.).

 

ALL RISK

Termine di origine inglese che significa, letteralmente, tutti i rischi. Lo si adotta generalmente per indicare polizze che prevedono la coesistenza di una pluralità di garanzie prestate con unico contratto (ad es. all risks costruttori, gioiellieri, ecc.).

 

ALLEGAGLIONE

Nel Ramo Grandine è così definita la fase fenologica, coincidente con l'avvenuta fecondazione dell'ovulo da parte del granulo pollinico.

 

ALLEGGERIMENTO DELLA NAVE (ALLIBO) (LIGHTING A SHIP)

Operazione che viene effettuata con l'impiego di chiatte, quando la nave incagliata può rigalleggiare soltanto riducendo il peso delle merci trasportate. Le relative spese, comprese quelle di immagazzinaggio ed assicurazione incendio, formeranno oggetto di reclamo rientrante in Avaria Generale.

 

ALLUVIONI (FLOODS)

Vedi EVENTI ECCEZIONALI e INONDAZIONE

 

ALPINISMO (MOUNTAINEERING)

L'alpinismo è di norma escluso tra gli sport pericolosi e come tali non sono indennizzabili gli infortuni sofferti praticando tali sport. Tuttavia alcune imprese differenziano , facendo riferimento alla cosiddetta "scala di Monaco", la difficoltà delle scalate comprendendo in garanzia gli infortuni sino al secondo o terzo grado di detta scala.

 

AMMENDA

Nel diritto penale, pena pecuniaria comminata per le contravvenzioni e irrogata dal giudice in misura contenuta tra un minimo e un massimo edittale, a eccezione del caso in cui il giudice reputi che le condizioni economiche del reo consentano un aumento, che può estendersi fino al triplo del massimo edittale. In caso di omesso pagamento o d'insolvibilità del condannato, la pena può essere convertita in arresto (non oltre i due anni).

 

AMMORTAMENTO (WRITING-OFF)

La legge ha dovuto prendere in considerazione le sorti del possessore del titolo (assegno, cambiale, ecc.) che perde il possesso contro la sua volontà - per furto o smarrimento - e che, come normalmente accade, non riesce a riavere il titolo. Per limitare le eventuali conseguenze, la legge ha previsto il processo di ammortamento.

 

AMNISTIA, INDULTO, GRAZIA

Manifestazioni di clemenza dello Stato prerogativa del Capo dello Stato. L'amnistia (causa di estinzione del reato) e l'indulto (causa di estinzione della pena) sono provvedimenti di carattere generale, che riguardano cioè un numero indeterminato di soggetti; per la loro concessione occorre una legge di delegazione delle Camere. La grazia (causa di estinzione della pena) riguarda invece il caso di un singolo individuo, il quale ne può richiedete la concessione.

 

ANAMNESI (ANAMNESIS)

Vedi QUESTIONARIO ANAMNESTICO.

 

ANDARE IN SECCA (TO RUN AGROUND)

Movimento con cui la nave od imbarcazione si sposta verso un fondale poco profondo rispetto alla superficie delle acque oppure rialzato rispetto ai fondali vicini.

 

ANNEGAMENTO (DEATH BY DROWNING)

L'annegamento è un evento letale in quanto provoca la morte per asfissia.

 

ANNULLAMENTO (vedi CONTRATTO) (CANCELLATION)

Con tale termine si indica il fenomeno della cancellazione dell'atto originariamente invalido in un momento successivo alla sua emanazione. L'annullamento opera ex tunc (da quel momento) e, quindi, fa venir meno, sin dall'origine, l’efficacia dell'atto sul quale opera. All'annullamento degli atti illegittimi può provvedere sia l'autorità giurisdizionale amministrativa sia la P.A. Nel primo caso, l'annullamento viene attuato attraverso una pronunzia del T.A.R. o del Consiglio di Stato a seguito di ricorso.

Nel secondo caso la P.A., invece, può procedere all’annullamento sia su ricorso sia d’ufficio. 

 

ANTICIPATA RISOLUZIONE (DEL CONTRATTO ASSICURATIVO)

Può avvenire consensualmente oppure ad iniziativa di una delle parti: dell'assicurato (che comunica all'assicuratore la cessazione del rischio), dell'assicuratore che si avvale di norme di legge (sulle dichiarazioni inesatte o reticenti oppure sull'aggravamento di rischio o sulla diminuzione di questo) o della clausola di recesso dopo ogni denuncia di sinistro.

 

ANTISELEZIONE (ANTISELECTION)

Può esserci qualora l'accesso all'assicurazione (da parte del Contraente) non avviene sulla spinta di normali intenti di prevenzione, ma nella fondata convinzione di essere particolarmente esposti al rischio;

 

APPALTO, CONTRATTO DI

Contratto che ha per oggetto il compimento di un'opera o lo svolgimento di un servizio che una parte, detta appaltatore, assume rispetto all'altra, detta committente, in cambio di un corrispettivo in denaro (art. 1655 c. civ.). L'appaltatore organizza i mezzi necessari e assume la gestione a proprio rischio per il compimento dell'opera.

 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

I sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine - personal computer;

 

APPENDICE (ENDORSEMENT or ADDENDUM)

Atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della polizza a mezzo del quale, su richiesta di una delle parti, si procede alla modifica di uno o più termini originari oppure a semplice precisazione. Con analogo atto (detto "di regolazione") si procede al calcolo del premio dovuto dall'Assicurato per i contratti che prevedono un premio provvisorio assoggettabile a conguaglio.

 

APPELLO CIVILE

Mezzo ordinario con il quale una parte può provocare e ottenere il riesame di una sentenza di primo grado, al fine di ripararne difetti, errori o vizi.

 

APPELLO PENALE

Si può definire come il giudizio di controllo della sentenza di primo grado attraverso un riesame completo dei fatti, delle prove e della valutazione degli uni e delle altre compiuta dal primo giudice. L'appello può riguardare sentenze emesse nella fase istruttoria o sentenze emesse a seguito di dibattimento. Oltre che contro le sentenze, può essere proposto appello anche contro ordinanze e decreti.

 

APPROPRIAZIONE INDEBITA

Delitto commesso da chi "per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso" (art. 646, c. pen.).

 

AQUILIANA (RESPONSABILITA') (AQUILIAN LIABILITY)

E' la responsabilità extracontrattuale (definita in epoca classica mediante la Lex Aquilia) derivante dalla violazione, dolosa o colposa, di un diritto assoluto (alla vita, all'integrità fisica, alla proprietà, ecc.). Attualmente si basa su di una regola generale (che impone al danneggiato di provare la responsabilità del danneggiante) e su di una serie di eccezioni, che presumono la responsabilità di determinati soggetti, salva la loro facoltà di fornire la prova liberatoria (inversione dell'onere della prova).

 

ARARE (TO DRAG)

Azione dell'ancora di una nave che, perduta la presa sul fondale per effetto del mare o del vento, viene trascinata.

 

ARBITRAGGIO

Incarico conferito dalle parti a un terzo, al momento della formazione di un contratto, affinché il terzo determini taluni elementi del contratto stesso che le Parti non hanno ancora stabilito.

Può essere impugnata e sostituita da una decisione del giudice (art. 1349 c. civ.) solo nel caso in cui il terzo, definito "arbitratore", provveda a una valutazione chiaramente iniqua o erronea, quest’ultima.

 

ARBITRATO (ARBITRATION)

Procedura in cui le parti possono scegliere per far decidere le proprie controversie da giudici privati, anziché dall'autorità giudiziaria ordinaria.

ARBITRATO RITUALE. La legge disciplina, agli artt. 806 e segg. cod. proc. civ., l’arbitrato cosiddetto rituale. Le parti che vogliono far decidere da arbitri una controversia insorta fra loro stipulano un contratto, detto compromesso, con cui stabiliscono le modalità, attraverso le quali intendono far decidere la lite da arbitri da loro nominati. Il compromesso deve essere, a pena di nullità, redatto in forma scritta. Le parti possono anche stabilire che le possibIli future controversie, nascenti da un certo contratto fra loro perfezionato, debbano essere decise da arbitri. Tale pattuizione, inserita nel contratto e detta clausola compromissoria, deve essere redatta in forma scritta e approvata, a pena di nullità.

ARBITRATO IRRITUALE Non è disciplinato espressamente dalla legge, come quello rituale, ma è regolato come contratto atipico dalle norme del codice civile previste per i negozi giuridici. Le parti che intendono avvalersi di tale procedimento possono farlo con le modalità già sopra descritte per l'arbitrato rituale (compromesso e clausola compromissoria), precisando che il risultato che intendono attenere non è una decisione, ma un atto avente la natura e l'efficacia di un contratto. Le parti, in sostanza, rimettono all’arbitro il mandato di stabIlire una transazione obbligandosi ad accettarla a risoluzione del loro contrasto di interessi.

La transazione perfezionata dall'arbitro potrà essere impugnata secondo le regole per cui sono ammesse le azioni per la inefficacia, la nullità e l'annullabIlità del contratto.

 

ASFISSIA (ASPHYXIATION)

È la conseguenza di una lesione che sì produce a poco a poco con il soffocamento per mancanza di ossigeno.

 

ASSENSO (ASSENT)

E' richiesto all'assicurato per la polizza stipulata sulla sua vita da un altro soggetto.

 

ASSICURATO (ASSURED)

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Artt. 1882, 1891, 1894, 1919 e 1920 C.C.

 

ASSICURAZIONE (CONTRACT OF INSURANCE)

E' il contratto mediante il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Tanto nel Codice Civile (1882-1932) quanto nelle leggi speciali (D.P.R. 449/59, L. 295/78 e L. 742/86) il legislatore suddivide le assicurazioni in due grandi categorie: contro i danni e sulla vita.

CONTRO I DANNI

È costituita generalmente per danni derivanti da incendio, furto e per responsabilità civile e può coprire l'intero valore o parte di esso. L'indennizzo corrisponderà o sarà proporzionale alla somma assicurata o massimale (limite massimo di responsabilità dell'ente assicuratore). L'assicurato deve fare il possibile per ridurre il danno e dare avviso del sinistro entro tre giorni dal momento in cui si è verificato o ne è venuto a conoscenzassicurazione L'assicuratore dovrà rimborsare anche le spese di conservazione sostenute per evitare o diminuire il danno. L'assicurazione contro i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli è stata resa obbligatoria in Italia nel 1971 (legge n. 990 del 24 dicembre 1969, entrata in vigore il 12 giugno 1971).

SULLA VITA

In diritto e in matematica attuariale, forma di assicurazione in cui la prestazione è legata all'esistenza (assicurazione in caso di vita) o alla morte (assicurazione in caso di morte) dell'assicurato o a entrambe (assicurazione mista). L'assicurazione in caso di vita ha per oggetto il pagamento da parte dell'assicuratore di un capitale a una scadenza determinata se l'assicurato sarà in vita (assicurazione di capitale differito) o il versamento di somme periodiche sempre subordinatamente all'esistenza della persona assicurata (rendita vitalizia). L'assicurazione in caso di morte consiste nel versamento di un capitale al verificarsi della morte di una determinata persona entro un preciso intervallo di tempo. Nelle assicurazione miste si hanno combinazioni di ambedue le suddette forme di assicurazione. I premi unici, se pagati in una sola soluzione, o periodici, se suddivisi in versamenti, si distinguono in puri, quando il loro valore corrisponde alla somma assicurata, e in premi di tariffa se maggiorati o caricati per copertura rischi e utile dell'assicuratore.

 

ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO (LIFE INSURANCE IN FAVOUR OF ANOTHER)

Art. 1920 C.C.

 

ASSICURAZIONE FLUTTUANTE (FLOATING VALUE INSURANCE)

Forma di assicurazione prestata in presenza di elementi (generalmente merci) che possono variare nel corso dello stesso periodo assicurativo e con successivo conguaglio di premio in funzione del variare degli elementi.

 

ASSICURAZIONE IN NOME ALTRUI (INSURANCE EFFECTED ON BEHALF OF ANOTHER PERSON)

Art. 1890 C.C.

 

ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA (INSURANCE EFFECTED ON BEHALF OF WHO IT MAY CONCERN)

Art. 1894 C.C.

 

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (DOUBLE INSURANCE)

Art. 1910 C.C.

 

ASSICURAZIONE SULLA VITA DI UN TERZO (INSURANCE ON THE LIFE OF A THIRD PARTY)

Art. 1919 C.C.

 

ASSICURAZIONI PRIVATE (PRIVATE INSURANCES)

Sono quelle assicurazioni poste in essere mediante contratto di diritto privato.

 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA (NURSING ASSISTANCE)

E' la prestazione di assistenza e fornitura di cure operata da persone in possesso di specifico diploma per tale tipo di attività, spesso oggetto di rimborso nelle polizze Malattia. Essa è prevista contrattualmente sia in caso di ricovero, sia - più raramente - per le polizze che prevedono la degenza domiciliare.

 

ASSOLUZIONE

Il termine assoluzione è proprio soltanto del processo penale e indica la sentenza che solleva l'imputato da ogni responsabilità penale. Varie sono le formule di assoluzione di cui il giudice penale può disporre: si distinguono quelle "in fatto" ("il fatto non sussiste"; "l'imputato non ha commesso il fatto") da quelle "in diritto" ("il fatto non costituisce reato"; "il reato è estinto"; "l'imputato è persona non imputabile"; oppure manca una condizione del procedere, cioè, per esempio, non è stata proposta la querela). In una situazione di dubbio, quando vi sono contemporaneamente prove a favore e prova carico dell'imputato, la formula sarà dubitativa, cioè "per insufficienza di prove". Qualora, già durante la fase istruttoria, emergano le cause sopra elencate, la sentenza si definisce "di proscioglimento istruttorio". Nel giudizio civile, nel quale non si controverte sul dovere dello Stato di punire, bensì su diritti vantati da un privato nei confronti di un altro privato, il giudice, qualora ritenga infondata la domanda proposta dall'attore, la "rigetta" con sentenza e può condannare l'attore stesso al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal convenuto. Anche in questi casi si può parlare di "assoluzione" del convenuto.

 

ASSUNTORE (UNDERWRITER)

E' colui che, nell'ambito dell'impresa, ha il compito di esaminare i rischi da assumere alla luce dei principi della tecnica assicurativa e delle condizioni normative e tariffarie da applicare nel quadro della politica assuntiva dell'impresa.

 

ATTESTAZIONE (O ATTESTATO) DI RISCHIO (MOTOR THIRD PARTY LIABILITY RISK CERTIFICATE)

E' il documento che, alla scadenza di un contratto di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, deve essere consegnato al contraente. Contiene l'indicazione dei dati prescritti, tra cui la classe di merito (assicurazione con formula "bonusmalus") di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva.

 

AUTOCOMBUSTIONE (SPONTANEOUS COMBUSTION)

Fenomeno spontaneo di ossidazione senza sviluppo di fiamma; che interessa alcune sostanze, quando vengono ammassate senza poter disperdere il calore.

 

AVARIA GENERALE O COMUNE (GENERAL AVERAGE)

L'istituto dell'avaria generale concerne tutti gli interessati alla spedizione marittima, ovvero il proprietario o noleggiatore della nave, ed il proprietario o proprietari del carico. Nel corso del viaggio possono verificarsi circostanze per le quali il comandante della nave deve assumere tutte le iniziative giudicate necessarie per la salvezza comune. Dette iniziative comportano generalmente esborsi di denaro e/o sacrifici volontari. A titolo di spese, per esempio, potranno aversi quelle di soste forzata in un porto di rilascio o quelle conseguenti all'intervento di altre navi, rimorchiatori, ecc., per assistere, rimorchiare o salvare la nave in pericolo. A titolo di sacrifici, i danni provocati a parte del carico nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio, il getto di parte del carico, il danneggiamento volontario di parti della nave, i danni subiti dalla nave incagliata nel corso delle operazioni di disincaglio. Spese e sacrifici danno origine alla dichiarazione di avaria generale o comune e la loro entità verrà ripartita in quota, tenendo conto del valore della nave, del carico e dei noli relativi al viaggio.

 

AVVISO (ADVICE)

E' l'obbligo contrattuale che deve rispettare l'Assicurato, notificando all'impresa, nei termini previsti dalle norme, ogni situazione che interessi la validità del contratto, primo fra tutti l'avviso di sinistro. Il termine di notifica varia a seconda della natura dell'evento ed è sancito dalle condizioni di polizza.

 

AZIENDA

Complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c. civ.).

 

AZIONE DIRETTA (DIRECT RECOURSE)

E' la facoltà di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore accordata al danneggiato nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto e natanti. Legge 990/69 (Artt. 18 e 23)