PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (PROFIT SHARING)
Cointeressenza riconosciuta all'assicurato in relazione all'andamento tecnico del rischio.
PARTO (DELIVERY)
Il parto è fatto fisiologico e non ha - salvo sue complicanze - caratteristiche di malattia. Come tale, quindi, nelle polizze riferite al Ramo Malattia non potrebbe essere indennizzabile, anche se comporta degenza. Tuttavia molte polizza di questo Ramo lo ricomprendono con le più diverse formulazioni (a forfait, con sottolimite, ecc.) Sempre e comunque ogni polizza prevede un Periodo di Carenza non inferiore a 10 mesi o a 300 giorni.
PEJUS (CLAIMS LOADING)
Condizione di penalizzazione, pertinente al Ramo R.C. Auto settore veicoli per il trasporto di cose, che viene applicato se nel Periodo di Osservazione (Vedi sotto) precedente sono stati pagati più sinistri (15% per 2 sinistri, 25% per 3 o più).
PENA
Sanzione prevista per l'infrazione a una norma penale. Le pene possono essere: principali, se limitative della libertà personale (ergastolo, reclusione, arresto), o pecuniarie (multa, ammenda); accessorie, se conseguenti a condanne a pene principali (l'interdizione dai pubblici uffici o da una professione o arte, l'interdizione legale, la perdita della capacità di fare testamento, la perdita o la sospensione della patria potestà).
PENALTY BONDS
Polizza fidejussoria prestata a copertura di penalità dovute per ritardi nelle consegne, per difformità nell'esecuzione di opere rispetto ai progetti originali, ecc.
PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE (ANATOMICAL OR FUNCTIONAL DEGRADATION)
E' la perdita o diminuzione della capacità lavorativa, subita a seguito di un infortunio, che viene determinata applicando direttamente od analogamente una tabella delle percentuali di Invalidità Permanente (A.N.I.A. o I.N.A.I.L.) predisposta per le perdite anatomiche.
PERDITA DEFINITIVA (ULTIMATE LOSS)
In base alle disposizioni in vigore (Circolare ISVAP 162/91) l'assicurazione del credito copre la perdita definitiva, totale o parziale del credito, ma non il ritardato pagamento. Per perdita definitiva si intende la perdita definitivamente accertata o presunta in base alle pattuizioni di polizza.
PERDITA TOTALE DEL NOLO A GUADAGNARE (TOTAL LOSS OF FREIGHT)
Si ha perdita totale del nolo a guadagnare, quando l'assicurato non ne ha più diritto, oppure quando la nave o l'aeromobile si presumono periti (Artt. 542 e 1008 C.d.n.).
PERDITA TOTALE DELLA MERCE (TOTAL LOSS OG GOODS)
Si ha quando la merce sia stata totalmente perduta, quando la nave o l'aeromobile vettori siano peritio si presumano tali, quando siano trascorsi tre mesi per le merci deperibili, senza che sia stato possibile il recupero o il trasbordo per il proseguimento del viaggio nonché quando i danni subiti superino i 3/4 del valore assicurabile.
PERDITA TOTALE DELLA NAVE - VIRTUALE O COSTRUTTIVA (TOTAL LOSS OF THE VESSEL)
Si ha quando è perita o risulti sommersa senza possibilità di rigalleggiamento. La perdita totale è definita costruttiva quando le spese preventivabili per la riparazione, per il rigalleggiamento o per il recupero, superano i tre quarti del valore assicurabile.
PERDITE PECUNIARIE (PECUNIARY LOSS)
Locuzione che sta ad indicare il Ramo assicurativo di cui al numero 16 dell'elenco allegato alla L.295/78. Tale Ramo riguarda un complesso di rischi eterogenei accomunati dal solo fatto di tradursi in una perdita di denaro.
PERFEZIONAMENTO (FINALISATION)
Termine in uso nella pratica assicurativa per indicare la sottoscrizione della polizza da parte del contraente, con contestuale pagamento della prima rata di premio.
PERFORMANCE BONDS
Garanzia definitiva prestata per il buon esito di appalti assegnati.
PERIODO DI CARENZA
Vedi CARENZA
PERIODO DI OSSERVAZIONE (PERIOD OF OBSERVATION)
Condizione pertinente al Ramo R.C. Auto necessaria per attuare la formula di personalizzazione BONUS/MALUS nonchè la condizione di personalizzazione PEJUS (Vedi sopra). Si tratta, in pratica, di stabilire un lasso temporale nel quale si osserva se vengono denunciati, e successivamente pagati, dei sinistri. Il primo periodo inizia con la decorrenza di polizza e termina dopo 9 mesi. I successivi periodi durano 12 mesi, mantenendo la differenza dei tre mesi con la naturale scadenza della polizza.
PERIZIA (SURVEY)
Particolare mezzo istruttorio, detto anche consulenza tecnica (artt. 191-201 c. proc. civ.), cui si ricorre, per iniziativa del giudice o su istanza di parte, quando la materia trattata nel processo richiede cognizioni specifiche, d'ordine tecnico, che il giudice non possiede e che sono indispensabili ai fini del giudizio. Il consulente nominato per la perizia "compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 e segg., e degli artt. 424, 441 e 445" (art. 62 c. proc. civ.). I risultati dell'indagine vengono raccolti in una relazione, denominata perizia o consulenza tecnica d'ufficio. Può capitare che le parti, in contrasto su una qualche questione, si affidino per risolverla a un perito fuori dal processo vero e proprio; ciò rientra negli schemi dell'arbitrato, e, in certi casi, si parla di perizia contrattuale.
PIOGGIA (ASSICURAZIONE) (WEATHER CONTINGENCY)
Garantisce gli organizzatori di manifestazioni all'aperto contro il rischio di annullamento della manifestazione stessa per "pioggia".
POLIZZA (POLICY)
Il documento che prova l'assicurazione;
POLIZZA A LIBRO MATRICOLA (REGISTER POLICY)
Prassi in uso soprattutto nel Ramo R.C. Auto, che consente di gestire con un singolo contratto tutti i veicoli di proprietà dello stesso contraente, consentendo inclusioni ed esclusioni durante l'anno e calcolando poi con apposita regolazione il premio dovuto.
POLIZZA ITALIANA (ITALIAN INSURANCE POLICY)
Espressione usuale utilizzato soprattutto per indicare un contratto ripartito in coassicurazione.
POLIZZA ALL'ORDINE O AL PORTATORE (BEARER or ON DEMAND POLICY)
Sono polizze che trasferiscono il credito verso l'assicuratore a chi le riceve mediante girata (polizza all'ordine) o semplicemente consegna (polizza al portatore).
POOL ITALIANO PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI ATOMICI
Ha lo scopo di studiare le basi tecniche e ripartire i rischi cosiddetti "atomici" a carattere catastrofale tra le imprese aderenti. E' gestito dall'Unione Italiana di Riassicurazione
POOL PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO
Ha lo scopo di ripartire i rischi catastrofali determinati da inquinamento ambientale tra le imprese aderenti. E' gestito dall'Unione Italiana di Riassicurazione.
PORTAFOGLIO ASSICURATIVO (INSURANCE PORTFOLIO)
E' costituito dalla globalità degli affari assicurativi di un singolo Ramo o di tutti i Rami, appartenenti ad un'impresa ovvero gestiti da un'agenzia o da un broker ed è generalmente commisurato alla sommatoria dei premi.
PORTAVALORI (CASH CARRIER)
Specifica assicurazione che riguarda il trasporto di denaro o valori effettuato da persone che debbono ottemperare a determinate prescrizioni contrattualmente determinate.
PORTO ASSEGNATO (CARRIAGE FORWARD)
Pattuizione in base alla quale le spese di trasporto sono a carico del destinatario.
PORTO FRANCO (CARRIAGE PAID)
Pattuizione in base alla quale le spese di trasporto sono a carico del mittente.
PREMIO (PREMIUM)
la somma dovuta dal Contraente alla Società;
PREMIO (MANCATO PAGAMENTO)
PRESCRIZIONE CIVILE (RIGHT)
Decorso di un determinato periodo di tempo, che, insieme con altri elementi, può provocare l'estinzione di un diritto soggettivo. Causa l’estinzione del diritto soggettivo per l'inerzia del titolare del diritto stesso che non lo esercita (art. 2934 c. civ.) o non ne fa uso (artt. 954, 970, 1014, 1073 c. civ.) per il tempo determinato dalla legge. Le parti non possono rinunziare preventivamente alla prescrizione (art. 2937 c. civ.), né prolungare, né abbreviare i termini stabiliti dalla legge. L'art. 2937 c. civ., invece, consente la rinunzia successiva alla prescrizione, quella, cioè, effettuata dopo che la prescrizione si è compiuta. Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione; essa deve essere fatta valere dalla parte che vi ha interesse.
INIZIO DELLA PRESCRIZIONE
Presupposto della prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto soggettivo. Poiché non si può parlare di inerzia quando il diritto non può essere fatto valere, ne consegue che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato.
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
La prescrizione non opera se sopraggiunge una causa che giustifica l'inerzia del titolare del diritto. In proposito, il nostro ordinamento riconosce due ipotesi: la sospensione e l'interruzione della prescrizione. La sospensione è determinata da particolari rapporti fra le parti o dalla condizione del titolare. Cessata la causa che ha determinato la sospensione, la prescrizione ricomincia a decorrere, e il tempo trascorso prima di tale causa si aggiunge a quello che decorre dopo. L'interruzione si verifica quando il titolare compie un atto con il quale esercita il diritto o quando il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto (dal debitore). Per effetto della interruzione, il tempo già trascorso non si conta piú agli effetti della prescrizione, il cui termine ricomincia a decorrere completamente subito dopo l'interruzione.
DURATA DELLA PRESCRIZIONE
Rispetto alla durata, si distinguono la prescrizione ordinaria e le prescrizioni brevi. La prima è applicabile in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente e dura 10 anni (art. 2946 c. civ.). Un periodo piú lungo (20 anni) è stabilito per l'estinzione dei diritti reali su cosa altrui. Prescrizioni brevi (artt. 2947 e segg. c. civ.) sono previste per rapporti particolari. Esse riguardano, tra l'altro, il diritto al risarcimento, le prestazioni periodiche (prescrizioni quinquennali) e vari rapporti commerciali.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (ABSOLUTE FIRST LOSS BASIS)
Forma di copertura (principalmente usata nel ramo furto) che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione alcuna con il valore reale dei beni in rischio.
PRIMO RISCHIO RELATIVO (RELATIVE LOSS INSURANCE)
Forma di copertura (principalmente usata nel ramo furto e trasporti) che comporta la dichiarazione del valore esistente, pur essenso la somma assicurata una parte di esso.
PRIMO VETTORE (FIRST CARRIER)
E' così definita l'impresa che assume l'incarico di effettuare il trasporto, ancorchè lo trasferisca ad altra impresa.
PRINCIPIO INDENNITARIO (PRINCIPLE OF INDEMNITY)
E' il principio per cui l'assicurazione deve sollevare dalle conseguenze economiche di un danno, ma non può costituire mezzo per conseguire un lucro. Tale principio è salvaguardato da numerose disposizioni del Codice Civile. Nelle assicurazioni di cose l'indennizzo non può quindi superare il valore delle cose stesse al momento del sinistro, indipendentemente dall'importo per il quale l'assicuratore ha contrattualmente assunto l'obbligo che rappresenta soltanto il limite massimo della sua esposizione.
PROCESSO VERBALE FERROVIARIO (RAILWAY REPORT)
Documento il cui rilascio deve essere richiesto all'Amministrazione ferroviaria nel caso in cui, all'atto della riconsegna della merce, emergano anomalie, danni, perdite, ecc.
PRODOTTO (PRODUCT)
Agli effetti della R.C. Prodotti, si considera "prodotto" qualsiasi bene mobile consolidato a seguito di trasformazione o di trattamento che ne modifichi le caratteristiche. A titolo di esempio l'acqua degli acquedotti urbani a causa dell'addizione di sostanze (cloro) o il semplice confezionamento di un prodotto della terra.
PROFITTO LORDO (DANNI INDIRETTI)
Agli effetti dell'assicurazione per Profitto Lordo si intende la somma:
a) del valore totale netto di vendita della produzione,
b) del ricavo netto totale della vendita delle merci non di produzione dell'Assicurato,
c) degli altri ricavi dell'attività dichiarata, dedotti i seguenti costi:
d) costo delle materie prime da cui il prodotto viene ricavato,
e) costo dei materiali direttamente consumati nella conversione delle materie prime in prodotti finiti o nella prestazione di servizi venduti dall'Assicurato
f) costo delle merci vendute non di produzione dell'Assicurato e dei relativi imballaggi,
g) costo dei servizi per la vendita di merci non di produzione dell'Assicurato, che non permangono per contratto, prestati da terzi non dipendenti dell'Assicurato.
PROPORZIONALE
PROPOSTA
Documentazione offerta dal Contraente/Assicurato all’Assicuratore per fornire a quest’ultimo gli elementi che servono a valutare il rischio da assicurare.
La proposta scritta rimane ferma (irrevocabile) per 15 o 30 giorni (se occorre una visita medica) dalla consegna o spedizione.
PROVA (DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE)
PROVA (ONERE DELLA)
Chiunque voglia far valere il proprio diritto al risarcimento di un danno subìto deve provare che ne sussistono le condizioni. Art. 2697 Codice Civile
PROVA CIVILE
Tutto ciò che serve nella Causa civile a dimostrare al giudice come si sono svolti i fatti per cui è sorta la causa.
PROVA ONERE DELLA (ONUS OF PROOF)
L'art. 2697 c. civ. stabilisce che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepiste l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda".
PROVA DI FORTUNA (SEA PROTEST)
Documento presentato dal capitano della nave all'Autorità competente del porto di attracco tesa ad escludere per Fatto Accidentale o Forza Maggiore la responsabilità del vettore per gli eventuali danni che dovessero essere accertati.
PROVVISIONALE (PAYMENT ON ACCOUNT)
Somma che il Giudice può liquidare a favore della parte danneggiata o del creditore come "anticipo" su quanto gli spetterà definitivamente, quando è accertata almeno una parte del credito, mentre occorrono ulteriori indagini per stabilire l'esatto ammontare complessivo del credito stesso. Della provvisionale si occupa l'art. 278 c. proc. civ., che parla anche della cosiddetta condanna generica (condanna, p. es., a risarcire il danno, senza che sia esattamente determinata la somma dovuta), e stabilisce a quali condizioni, nella sentenza, può essere attribuita una provvisionale. L'art. 24 L. 24.12.1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica e dei veicoli, ha previsto una particolare provvisionale, che può essere concessa in corso di causa (sia dal giudice civile sia da quello penale) a favore della parte danneggiata dal sinistro stradale, qualora si trovi in stato di bisogno. Anche nel processo del lavoro è prevista un'ordinanza provvisionale a favore del lavoratore (art. 423,2° comma, c. proc. civ.). Gli artt. 489 e 489 bis c. proc. pen. prevedono analoghi principi in tema di provvisionale, a favore della parte civile, nel processo penale. In particolare, l'art. 489 bis, introdotto dalla L. 15.12.1972, n. 773, stabilisce che, alla provvisionale, può essere data provvisoria esecuzione quando il giudice conceda la cosiddetta "clausola di provvisoria esecuzione".