C.A.R. (CONTRACTOR'S ALL RISKS)
Letteralmente "tutti i rischi del costruttore", è una forma assicurativa "all risks", nel senso che garantisce contro i danni subiti dall'opera in costruzione oltre alla responsabilità civile verso i terzi durante l'esecuzione dell'opera stessa.
C.I.D.
CONSORZIO PER LA CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO
Organismo costituito fra imprese operanti in Italia nel Ramo R.C.Auto per gestire la convenzione che permette gli assicurati R.C.A. di ciascuna impresa, che abbiano subito un danno cagionato da assicurato di altra impresa, di essere risarciti dalla propria assicurazione, nel rispetto di precise norme.
CABOTAGGIO (COASTAL TRADE)
Navigazione o traffico marittimo costiero esercitato generalmente da navi di medio e piccolo tonnellaggio.
CALAFATAGGIO (CAULKING)
Operazione con la quale, nella costruzione e/o manutenzione delle imbarcazioni in legno, vengono colmate le fessure esistenti tra le tavole del fasciame al fine di rendere stagno lo scafo.
CALO NATURALE - SFRIDO (NATURAL LOSS IN WEIGHT)
Perdita di peso o di volume subiti dalla merce nel corso del viaggio o durante la permanenza delle stesse in magazzini, in attesa d'imbarco o posteriormente allo scarico dalla nave.
CAMBIALE.
Titolo di credito all’ordine. Si distinguono due figure di cambiali: la tratta, o cambiale in senso stretto, e il vaglia cambiario, o pagherò cambiario. La prima contiene l’ordine che una persona (traente) dà a un altra (trattario) di pagare ad un terzo (prenditore) una somma di denaro; il vaglia cambiario, invece, contiene la promessa fatta da una persona (emittente) di pagare una somma di denaro. Le norme sulla cambiale sono dettate dal R.D. 14.12.93, n 1669.
AZIONE CAMBIARIA
IL portatore di una cambiale può servirsi di essa come titolo esecutivo e iniziare senz'altro l'esecuzione, o promuovere un ordinario giudizio di cognizione od ottenere un decreto ingiuntivo. L'azione cambiaria (sia essa esecutiva o di cognizione ordinaria o proposta con il procedimento ingiuntivo) è di due specie: diretta o principale, contro gli obbligati principali; di regresso, contro gli obbligati di regresso. L'esercizio dell'azione di regresso è subordinato a un particolare atto (protesto), con il quale, entro termini rigorosissimi fissati dalla legge, sotto pena di decadenza, il creditore deve far constatare il rifiuto di accettazione o di pagamento.
CAMBIAMENTO DELLA NAVE CHANGE OF VESSEL)
L'assicurazione delle merci è prestata per un viaggio da effettuarsi con nave identificata e ciò libera l'assicuratore dai suoi obblighi qualora il viaggio venga compiuto con altra nave (eccettuato il caso di trasbordo), salvo che l'assicurato ne abbia fornita notizia appena ne è venuto a conoscenza ed abbia corrisposto l'eventuale sovrappremio.
CAMBIAMENTO DI PROFESSIONE DELL’ASSICURATO (CHANGE OF PROFESSION)
Art. 1926 C.C.
CAMBIAMENTO DI VIAGGIO (CHANGE OF VOYAGE)
Atto volontario consentito per contratto all'armatore che destina la nave ad un porto diverso da quello originariamente stabilito. In caso di danni o perdita, l'assicuratore della merce sarà liberato dall'obbligo di provvedere al risarcimento, salvo che l'assicurato lo abbia informato appena appreso la notizia del cambiamento ed abbia corrisposto l'eventuale sovrappremio.
CAPACITÀ D'AGIRE
Mentre l'acquisto della capacità giuridica avviene con la nascita, la capacità d'agire si acquista con il conseguimento, da parte della persona fisica, dell'attitudine (maturità) a curare da sé i propri interessi, fissata dal nostro legislatore al momento del compimento dei 18 anni, cosiddetta maggiore età. In tutti i casi in cui tale idoneità viene meno o è limitata (per malattia che, comunque, incida sulle condizioni psichiche o per altre situazioni, come alterazioni senili o intossicazione cronica da alcool o droga), la legge prevede istituti (interdizione, inabilitazione) con la nomina di tutori o curatori. La capacità di agire, inoltre, è esclusa per l'interdizione che consegue ad alcune condanne penali.
CAPACITÀ GIURIDICA
Attitudine, in astratto, della persona a essere titolare di rapporti giuridici, cioè di diritti e di doveri. La capacità giuridica si acquista al momento della nascita, con la separazione del feto dall'alveo materno, purché tale feto sia vivo, anche per pochissimi istanti. Talora, però, la legge riconosce ancor prima della nascita certe posizioni giuridiche, per esempio, in tema di successione e donazione, a nascituri concepiti e, perfino, non ancora concepiti. Ovviamente occorre poi che il soggetto nasca e, quindi, "acquisti" una capacità giuridica. Si ricordi, infine, che la capacità giuridica è riconosciuta non soltanto alle persone, intese nel senso fisico del termine, cioè agli individui umani, ma anche alle persone giuridiche, ossia a quei "centri d'interesse" sociale o economico (società, fondazioni, enti pubblici) che la legge riconosce meritevoli di autonoma tutela.
CAPITALE ASSICURATO (SUM INSURED)
E' la somma assicurata che viene dichiarata dal contraente/assicurato come valore di esistenza delle cose da assicurare.
CAPTIVE
Termine inglese usato per definire le imprese di assicurazione, il cui controllo azionario è detenuto da altre imprese (non assicurative), che se ne avvalgono per stipulare con esse (o loro tramite) i contratti assicurativi che garantiscono i rischi delle imprese stesse.
CARENZA (PERIODO DI) (WAITING PERIOD)
E' il periodo di tempo che intercorre fra la data di effetto della polizza e l'effettiva decorrenza della garanzia. E' detto anche "periodo di aspettativa".
CARICAMENTI (PREMIUM LOADINGS)
Oneri accessori che vengono applicati al premio a copertura di costi di acquisizione, gestione o incasso, determinando così il premio imponibile.
CARICATORE (SHIPPER)
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di trasporto con il vettore.
CARICO SOPRA COPERTA (ON DECK LOADING)
Qualora la merce venga imbarcata sopra coperta, il contraente o l'assicurato deve darne avviso all'assicuratore ai fini dell'apprezzamento del rischio. Qualora invece la circostanza non sia nota all'atto della stipulazione del contratto o all'atto della consegna della polizza di carico, l'assicurazione viene prestata a condizioni limitate, ovvero contro i soli accidenti della navigazione, salvo il caso di spedizione a mezzo nave traghetto od in container imbarcato su nave appositamente attrezzata.
CARICO E SCARICO (LOADING & UNLOADING)
Operazione con le quali le merci vengono poste sul mezzo da impiegarsi per il trasporto e da questo rimosse per la loro messa a terra. Tali operazioni, sulla base delle pattuizioni contenute nel contratto di trasporto, possono essere svolte dal mittente, da imprese all'uopo incaricate nonché dal vettore medesimo.
CARTA VERDE (GREEN CARD)
Documento che attesta la validità dell'assicurazione R.C. Auto per la circolazione nei Paesi diversi da quelli aderenti alla C.E.E.
CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE (FORTUITY - FORCE MAJEURE)
Con tali espressioni si indicano i fatti accidentali (caso fortuito) o gli interventi di una volontà diversa da quella del soggetto agente (forza maggiore) che escludono il rapporto di causalità tra il comportamento di un soggetto e un ceno evento. Più esattamente, il caso fortuito abbraccia tutti quei fatti che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento che si presentava come conseguenza del tutto inverosimile di un dato comportamento umano. La forza maggiore si identifica con tutte quelle forze, esterne al soggetto e alla sua volontà, che lo determinano, in modo inevitabile, a un particolare atto. Come tutte le cause di esclusione della punibilità (se il fatto è considerato dal punto di vista penale) e come tutti i fatti a sé favorevoli da parte di chi li allega (se il fatto è considerato dal punto di vista civile), caso fortuito e forza maggiore devono essere provati da parte di chi li invoca.
CASUALITA' (CASUALTY)
Principio da seguire nella raccolta dei rischi affinché il verificarsi dell'evento garantito dipenda dal caso e non dalla volontà dell'assicurato.
CATASTROFALE (EVENT OF CATASTROPHIC NATURE)
E' un evento che ha la conseguenza di colpire contemporaneamente più cose o più persone.
CAUSA (DEL CONTRATTO) (CAUSE)
E' uno dei requisiti essenziali del contratto insieme con:
- l'accordo delle parti (l'incontro delle volontà),
- l'oggetto (il complesso delle pattuizioni)
- la forma (scritta).
Artt. 1325, 1343, 1344 e 1345 Codice Civile.
CAUSALITÀ, RAPPORTO DI
Relazione esistente tra un’azione o un’omissione da parte di una persona e un evento dannoso o pericoloso da cui dipende l’esistenza di un reato. Questo rapporto deve essere attentamente valutato in concreto, in quanto è uno degli elementi essenziali dell'imputabilità. Art. 40 c. pen.: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un certo evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". E, ancora, l'art. 41 c. pen.: "IL concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui".
CAUZIONE (ASSICURAZIONE) (BOND INSURANCE)
Costituiscono il contenuto del Ramo Cauzioni i contratti assicurativi che assolvono la stessa funzione giuridico-economica di una cauzione in denaro o in altro beni reali, ovvero di una garanzia fidejussoria che un determinato soggetto obbligato (contraente) è tenuto a costituire a favore di un altro (beneficiario) a garanzia di un contratto tipicamente disciplinato.
CERTIFICATO D' AVARIA (SURVEY REPORT)
Elaborato peritale rilasciato dal Commissario d'Avaria su richiesta del danneggiato che lo inoltrerà all'assicuratore, con la dovuta documentazione, a sostegno della richiesta di risarcimento.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE (MOTOR INSURANCE CERTIFICATE)
E' rilasciato dall'assicuratore della R.C. Auto e natanti per attestare che il veicolo (o il natante) è assicurato, riportante la targa del veicolo ed il periodo di validità della assicurazione. L. 990/69 (art. 7), L. 285/92 (Artt. 181, 193)
CIRCOLAZIONE
Movimento e soste di veicoli sulle strade e sulle altre aree pubbliche od a queste equiparate. . L. 990/69 (art. 1)
CLAIM MADE
Formula assicurativa indicante la validità dell’assicurazione per i sinistri avvenuti durante il periodo di validità contrattuale, indipendentemente dal momento di accadimento del sinistro stesso (vedi LOSSES OCCURRING).
CLAUSOLA (CLAUSE)
Tutte le pattuizioni contrattuali non facenti parte delle Condizioni Generali di Assicurazione, sia prestampate che dattiloscritte e che integrano o modificano le stesse Condizioni Generali di Assicurazione.
CLAUSOLA DI PASSAGGIO (CURRENT INSURED VALUE CLAUSE)
Usata unicamente nel Ramo Incendio, con la quale l'impresa, nel pattuire premio e condizioni, ha subordinato le condizioni del premio al fatto che i valori dei beni costituenti ogni singolo rischio non siano superiori ad un determinato limite convenuto.
CLAUSOLE ABUSIVE (ABUSIVE CLAUSES)
Normativa di difesa voluta dalla C.E.E. per tutelare i consumatori contro gli squilibri normativi contrattualmente posti in essere a loro danno. (Vedi art.25 legge 6 febbraio 1996 n. 52 - Attuazione Direttiva CEE 93/13)
CLAUSOLE ONEROSE - VESSATORIE (UNCONSCIONABLE CLAUSE)
Clausole particolarmente gravose per uno dei due contraenti (nell’assicurazione il Contraente) poichè impongono decadenze, sospensioni nell'erogazione delle prestazioni, deroghe alla competenza della Autorità Giudiziaria ecc.. Il legislatore ha perciò ritenuto necessario, in presenza di dette clausole in moduli o formulari prestampati, di porre l’obbligo di richiamare espressamente l'attenzione della parte più debole, con l'approvazione specifica delle clausole onerose, previsto dagli articoli 1341, 1342, 1469 bis – 1469 sexies C.C.
COAGENZIA DI ASSICURAZIONE (JOINT AGENCY)
Si ha coagenzia quando in una stessa agenzia operino più agenti.
Normalmente il contratto di coagenzia prevede la responsabilità solidale dei coagenti verso l'impresa di assicurazione,
Il contratto di coagenzia deve fissare la quota di partecipazione di ciascun coagente; se le quote non vengono specificate, si presumono uguali.
Nel caso in cui la nascita della coagenzia sia voluta dall'impresa e sia rifiutata dall'agente in carica, il contratto si risolve per fatto dell'impresa con una maggiorazione dell'indennità di risoluzione.
COASSICURAZIONE (DIRETTA)
Si ha coassicurazione quando la stessa assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose e/o persone è ripartita tra più assicuratori. In caso di sinistro ogni assicuratore risarcisce il danno sulla base della propria quota. In caso di giudizio, l'assicurato deve citare tutti i coassicuratori, anche se pareri più recenti asseriscono che è sufficiente citare la sola compagnia delegataria. Art. 1911. C.C.
COASSICURAZIONE (INDIRETTA)
E' l'assicurazione del medesimo rischio presso diversi assicuratori ma con diverse polizze. Art. 1910 C.C.
COESISTENZA
Esistenza di più rischi in locali non separati fra loro da muro pieno o da spazio vuoto di un metro.
COIBENTI
Sono tali quei i materiali che permettono un isolamento acustico e/o termico.
COLAGGIO (LEAKAGE)
Fuoriuscita di liquidi dai contenitori generata da eventi accidentali.
COLLEGIO MEDICO (MEDICAL PANEL)
E' un organismo utilizzato per dirimere le divergenze fra le assicurato ed assicuratore se non vi è il consenso sul diritto all'indennizzo e sulla natura del sinistro. (si parla, ovviamente, di danni alle persone) .
Esso è costituito da 3 medici, nominati uno per parte,mentre il terzo medico è designato dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici.
Risiede normalmente nel comune ove ha sede il Foro competente indicato in polizza.
COLLETTAME (GROUPAGE)
Trasporto di merci eterogenee
COLLISIONE (COLLISION)
In gergo assicurativo, questo termine sta ad indicare che la garanzia prestata dall'assicuratore riguarda i soli danni conseguenti alla collisione con altro veicolo identificato, escludendo pertanto ogni altra fattispecie di danno.
COLPA (FAULT or NEGLIGENCE)
Nel diritto civile, il concetto di colpa acquista rilievo in conseguenza di una lesione di diritti altrui sotto le due diverse forme di colpa contrattuale ed extracontrattuale: nella colpa contrattuale l'inadempiente è considerato responsabile, salvo che non dimostri la sopravvenienza di una causa di non responsabilità; nella colpa extracontrattuale colui che è stato danneggiato deve dimostrare la responsabilità dell'agente. Nel diritto penale la colpa è considerata come un atto compiuto per imperizia, negligenza o imprudenza ed esclude la volontarietà dell'evento, che invece è implicita nel dolo; di conseguenza il reato per colpa sarà inferiore a quello doloso.
COLPO DI ARIETE RAMMING EFFECT)
E' così detta la pressione che si crea in una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso.
Questo fenomeno-peraltro escluso dalla garanzia "scoppio" nella polizza incendio- è da imputare quasi sempre a causa di un blocco di chiusura.
COMBUSTIBILI (COMBUSTIBLE MATERIALS)
Sostanze che per ossidazione sono capaci di dare vita ad un processo di combustione.
COMITATO PER L'ASSICURAZIONE R.C. PRODOTTI
Organismo costituito dall'A.N.I.A. (vedi) per quotare i rischi della copertura di R.C.Prodotti.
L’organismo è stato abolito.
COMMISSARIAMENTO (AMMINISTRATION BY A COMMISSIONER)
Di fronte a gravi irregolarità amministrative o violazioni di norme, il Ministro dell'Industria ha il potere di sciogliere gli organi sociali dell'impresa assicuratrice.
L'I.S.V.A.P. ,a sua volta, nomina un "commissario" per l'amministrazione della Compagnia che porterà al suo risanamento oppure alla sua liquidazione coatta.
COMMISSARIO LIQUIDATORE (COMMISSIONER OF LIQUIDATION)
E’ la persona che, nell'ambito della liquidazione coatta di una compagnia di assicurazione, svolge le stesse funzioni del curatore nell'ambito del fallimento di una azienda.
COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE ASSICURAZIONI PRIVATE
E’ un organo consultivo del Ministero dell’Industria col compito di fornire pareri in materia assicurativa a richiesta del Ministero stesso
Oltre che da personale del Ministero, la commissione è composta dai vari rappresentanti del mondo assicurativo.
COMMITTENTE
Colui che si avvale dell'attività altrui o di altre persone per conseguire un risultato di proprio interesse.
COMPAGNIA DELEGATARIA (LEADING COMPANY)
E' l'impresa che, in caso di coassicurazione, provvede a tutte le incombenze gestionali e amministrative (emissione della polizza, pagamento dei sinistri,ecc.) previste dalla clausola di delega riportata in polizza , anche in nome e per conto delle compagnie
CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI (CONSAP)
La CONSAP è un organismo che ha per oggetto l'esercizio in regime di concessione alcune specifiche attività quali la gestione delle quote di rischio cedute dalle imprese di assicurazione Vita nazionali ed estere stabilite in Italia;la gestione del Conto Consortile R.C. Auto;la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;ecc.
CONCORSO DI COLPA (CONTRIBUTORY NEGLIGENCE)
Questa situazione si determina quando un fatto dannoso non può essere riferito in via esclusiva ad un unico responsabile, ma al comportamento di più soggetti.
Si rammenta che la legislazione relativa alla circolazione dei veicoli su strada in caso di scontro presume, fino a prova contraria, che esista concorso di colpa fra i vari conducenti.
CONDELEGATARIA (JOINT LEADING COMPANY)
Può esistere la circostanza che per svariati motivi nel contratto sia nominata , oltre alla delegataria, una coassicuratrice con la qualifica di "condelegataria".
Secondo la prassi di mercato, la condelegataria ha gli stessi diritti-doveri della delegataria.
CONDIZIONI GENERALI DI DI POLIZZA
Sono le condizioni generali di assicurazione predisposte dall'assicuratore.
Spesso sono integrate da condizioni particolari dattiloscritte, che - come previsto dall’art.1342 del C.C. - prevalgono su quelle stampate.
CONDIZIONI PARTICOLARI E/O SPECIALI
Sono quelle concordate di volta in volta fra le parti e sono di solito dattiloscritte.
CONSERVAZIONE DELLE TRACCE (RETENTION OF EVIDENCE)
E’ l’obbligo che fa capo all’assicurato di conservare le tracce del sinistro.
Riguardano soprattutto le polizze relative all’assicurazione dei beni materiali.
CONSORZIO PER LA CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO
Organismo che obbliga le aderenti a risarcire, nell'interesse e nel nome di ogni impresa partecipante, gli assicurati R.C.A. di ciascuna impresa, che abbiano subito un danno cagionato da assicurato di altra impresa purchè partecipante all’accordo CID.
CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L'INGEGNERIA DELLE ASSICURAZIONI
Ha sede presso il Politecnico di Milano e rilascia un Master in Ingegneria delle assicurazioni.
Il corso ha la durata di due anni.
CONSTATAZIONE AMICHEVOLE (MODULO DI)
E' un apposito stampato predisposto secondo un modello ministeriale, di denuncia di sinistro R.C. auto, che deve essere compilato (e sottoscritto) da entrambe le parti nel quale vengono descritte le modalità dell’ incidente stradale, al fine di beneficiare del sistema di liquidazione accelerato, di cui al D.L. 857/76 conv. L. 39/77.
CONTINGENTI, RISCHI (CONTINGENCY CLAUSE)
Vedi RISCHI CONTINGENTI
CONTO CONSORTILE
La legge 990 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli ha a suo tempo stabilito l'istituzione del Conto Consortile.
Ad esso confluiscono tutti i dati relativi ai rischi assunti nel settore della Responsabilità Civile auto al fine di costituire una base statistica annuale per la corretta formulazione delle tariffe.
CONTRAENTE (CONTRACTING PARTY)
il soggetto che stipula l'assicurazione;
CONTRASSEGNO (MOTOR INSURANCE CERTIFICATE MARK)
Documento che evidenzia l'esistenza dell'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile auto e natanti. L. 990/69 (art. 7), D.L.vo 285/92 (Artt. 191,193).
CONTRATTO D'OPERA
Contratto con cui una parte si impegna, dietro compenso, a compiere un'opera o un servizio per conto di un'altra persona, ma in condizioni di assoluta autonomia, cioè senza alcun vincolo di subordinazione (art. 2222 c. civ.).
IL contratto d'opera (di cui è evidente l'affinità con l'appalto), salvo che non risulti applicabile una diversa disciplina, è regolato dai seguenti principi: a) il lavoratore deve eseguire l'opera secondo le condizioni del contratto e a regola d'arte (art. 2224 c. civ.); b) il lavoratore ha diritto al corrispettivo nella misura convenuta nel contratto o fissata da tabelle professionali o d'uso o, infine, stabilita dal giudice, tenendo conto del risultato ottenuto e del lavoro occorso (art. 2225 c. civ.); c) i difetti dell'opera noti o facilmente riconoscibili devono essere denunciati dal committente nel momento in cui accetta l'opera; in caso contrario, il prestatore d'opera è liberato dalla responsabilità per difformità o vizi della stessa; i vizi occulti vanno denunciati entro 8 giorni dalla scoperta (art. 2226 c. civ.); d) il committente può sempre recedere dal contratto pagando al lavoratore le spese fatte, il lavoro eseguito e il mancato guadagno (art. 2227 c. civ.); e) se il compimento del lavoro diviene impossibile senza colpa delle parti, va compensata l'opera svolta in base alla sua utilità (art. 2228 c. civ.).
CONTRATTO PER ADESIONE
È particolarmente usato nella vendita di taluni beni a larga diffusione (motocicli, automobili) ovvero nella erogazione di taluni servizi (gas, energia elettrica, ecc.) o, ancora, nel campo assicurativo. Il contratto per adesione è caratterizzato dall'assenza di trattative: l'impresa non concorda con ciascun singolo utente le clausole contrattuali, ma gliele impone in blocco. L'impresa, cioè, redige una volta per tutte le cosiddette "condizioni generali del contratto", avendo così il vantaggio di poter dare una regolamentazione uniforme ai vari rapporti con i suoi clienti. Il contratto si perfeziona con l'accettazione da parte dell'utente delle clausole predisposte dall'impresa. II codice civile si preoccupa di tutelare il contraente più debole, cioè l'utente, con due distinte norme: l'art. 1341 sulle condizioni generali di contratto e l'art. 1342 sul contratto concluso mediante moduli o formulari.
CONTRATTO
Accordo di due o più pani per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c. civ.). Rientra nella vasta categoria dei negozi giuridici, cioè di quelle manifestazioni di volontà dirette verso uno scopo pratico e riconosciute meritevoli di tutela dalla legge (art. 1322 c. civ.).
NULLITÀ
Il contratto è nullo quando manca uno degli elementi essenziali: volontà, oggetto, causa, forma (quando è richiesta ad substantiam); oppure quando oggetto e causa siano illeciti o immorali o contrari a norme imperative (p. es., compravendita di un bene inalienabile). Il contratto è nullo anche quando contiene una condizione illecita (art. 1354 c. civ.), nei casi in cui l'illiceità della condizione si comunica al negozio giuridico.
Il contratto nullo non produce alcun effetto e la nullità può essere invocata da chiunque vi abbia qualche interesse.
NULLITÀ PARZIALE
Quando la nullità di un contratto è parziale o riguarda solamente singole clausole, il contratto è nullo soltanto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità (art. 1419 c. civ.). In ogni caso, la nullità di singole clausole non comporta nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite da norme imperative.
ANNULLABILITÀ
Costituisce un'anomalia di minor gravità e nasce dall'inosservanza di regole che, pur dettate nell'interesse generale, mirano a proteggere uno soltanto dei contraenti. Cause di annullamento sono: l'incapacità dei soggetti (p. es. la minor età, interdizione inabilitazione, ecc.) e i vizi della volontà (errore, dolo, violenza). Il contratto annullabile produce effetti giuridici, ma questi vengono meno se il contraente che vi ha interesse vede accolta dal giudice la domanda di annullamento. La domanda di annullamento ha una durata di prescrizione di 5 anni (art. 1442 c. civ.), che decorrono dal giorno in cui è venuta meno la causa che ha dato luogo al vizio. Quando l'azione di annullamento è accolta dal giudice, gli effetti del contratto si considerano come se non fossero mai stati prodotti.
CONTRIBUTI (A CARICO DELLE IMPRESE) DI VIGILANZA
E’ il contributo previsto all’art. 67 del testo unico delle Leggi sulle Assicurazioni private.
Esso prevede che tutte le imprese di assicurazione versino un contributo di vigilanza che viene fissata annualmente con Decreto Ministeriale.
CONTRIBUTO (AL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA)
E' il contributo, fissato annualmente dal Ministro dell'Industria, da versare al fondo.
CONVENZIONE C.M.R.
Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada.
CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO (C.I.D) (KNOCK FOR KNOCK AGREEMENT)
Consente al danneggiato, per i soli danni al veicolo, di ottenere il risarcimento direttamente dalla propria impresa di assicurazione per la polizza R.C. auto.
Ciò semprechè non vi siano lesioni a persone, che i due conducenti sottoscrivano il modello di "constatazione amichevole" (vedi) , che l'entità del danno non sia superiore a 10 milioni e che, naturalmente, le compagnie interessate aderiscano alla Convenzione.
COOBBLIGAZIONE (CO-OBLIGATION)
Sono impegni fidejussori prestati da terzi per conto dell'obbligato, in merito ad un'obbligazione da questi garantita. Riguardano le polizze cauzioni.
COPERTURA (ROOF COVERING)
Complesso degli elementi del tetto, escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti.
COPERTURA PROVVISORIA (PROVISIONAL COVER)
E' il documento emesso dall'assicuratore che consente la prestazione assicurativa prima della emissione della polizza definitiva.
CORPO DI NAVE (HULL)
Nel ramo trasporti viene così definito l'insieme costituito da scafo, attrezzature e pertinenze.
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
COSTO DI RIMPIAZZO (REPLACEMENT COST/VALUE)
Nelle polizze danni ai beni si intende il prezzo di listino a nuovo del macchinario o dell’attrezzatura, maggiorato dei costi di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio.
L'I.V.A. va compresa nella somma assicurata solo quando l'assicurato non riesca a "recuperarla".
Qualora non sia possibile reperire questo costo, si fa riferimento al costo di un macchinario avente lo stesso rendimento economico.
COSTO ASSICURAZIONE E NOLO (INCOTERMS: COST-INSURANCE-FREIGHT - CIF)
Oltre a quanto previsto per il termine Colto e Nolo, spetta al venditore stipulare il contratto assicurativo per i rischi del trasporto, nell'interesse dell'acquirente.
COSTO E NOLO (INCOTERM: COST & FREIGHT - C&F)
Il venditore deve disporre per l'inoltro della merce sino al porto di destinazione convenuto, anticipandone le relative spese, fatta eccezione per quelle di assicurazione cui provvederà l'acquirente.
COSTO MEDIO (DEI SINISTRI) (AVERAGE COST OF CLAIMS)
Si calcola mettendo in relazione gli importi dei i sinistri pagati più quelli riservati relativi ad un determinato esercizio, con il numero dei sinistri stessi.
COURTIER
Termine francese per indicare il Broker.
CREDITO (ASSICURAZIONE DEL) (CREDIT INSURANCE)
Il rischio garantito dai contratti rientranti nel Ramo Credito è rappresentato della perdita totale o parziale del credito, dovuta ad insolvenza del debitore..
Normalmente l’assicuratore chiede che la polizza sia stipulata in forma globale: deve cioè deve prevedere la copertura di tutti i debiti).
Operazioni singole possono essere garantite solamente in casi particolari.
CUMULO DI INDENNITA' (MULTIPLE INDEMNITIES)
Termine normalmente usato nella polizza Infortuni, dove sta a significare che ad esempio, le indennità per inabilità temporanea o per ricovero, sono cumulabili con quelle relative al caso morte o invalidità permanente , le quali- fra loro -non sono invece cumulabili.