FABBRICATO (BUILDING)
L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.
FASE FENOLOGICA (STAGE OF GROWTH)
Nel Ramo Grandine è così definito lo stadio di sviluppo di una coltura. La decorrenza della garanzia coincide con una determinata fase fenologica.
FATTO GIURIDICO
Fatto giuridico è qualsiasi avvenimento (nascita o morte di una persona, contratto, inondazione, terremoto) al quale la legge ricollega la produzione di effetti giuridici. I fatti in questione possono prodursi naturalmente, senza il concorso dell'uomo, come un'inondazione o la morte di una persona per malattia, e in tal caso vengono definiti fatti giuridici in senso stretto o meri fatti giuridici; oppure, possono essere opera consapevole e volontaria dell'uomo, come il matrimonio. In entrambi i casi, gli effetti giuridici si producono automaticamente, in virtù dell'espressa previsione della legge.
FATTO ILLECITO (UNLAWFUL ACT)
Il fatto illecito consiste nella inosservanza (dolosa o colposa) di una norma di legge o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Art. 2043 C.C.
FEDERAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
Organismo, definito anche FIBRAS, costituito tra intermediari di assicurazione iscritti nel relativo Albo Professionale in forma individuale o societaria.
FENOMENO ELETTRICO (ELECTRICAL PHENOMENON)
Per fenomeno elettrico si intende: Corto Circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso), Variazioni di Corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto), Sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche); Arco Voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione dell'impianto). Questi dannio possono rientrare , con patto speciale, nelle polizze incendio, comprendendo o meno danni anche ad apparecchiature elettroniche (oltre che elettriche).
FERMO TECNICO - del Veicolo LOSS OF USE - of vehicle)
E' il danno che si aggiunge alla spesa tecnica sostenuta per la riparazione del veicolo in funzione del tempo strettamente necessario alla riparazione stessa. La risarcibilità risente del tipo di utilizzazione del veicolo.
FLOTTANTE
FORMA DELLE COMUNICAZIONI (MANNER OF COMUNICATION)
Le norme contrattuali stabiliscono che tutte le comunicazioni, alle quali sono tenute le parti, debbano essere formulate per iscritto. Spesso, a prova di invio o ricezione, è richiesto l'obbligo di ricorrere alla raccomandata.
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
E' un fondo gestito dalla CONSAP ed alimentato parafiscalmente dagli utenti dei mezzi soggetti all'obbligo dell'assicurazione R.C. (con una percentuale, fissata con decreto ministeriale, caricata sul premio di polizza), costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultati non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. L. 990/69
FORO COMPETENTE (PROPER FORUM)
L'individuazione del Foro Competente, ossia la sede giudiziale cui rivolgersi in caso di controversia, viene effettuata in base alle norme del codice di Procedura Civile, salvo che tale individuazione avvenga in base ad una norma contrattuale. La deroga è oggetto delle CLAUSOLE ONEROSE.
FORZA MAGGIORE (FORCE MAJEURE)
Vedi CASO FORTUITO.
FRANCHIGIA (DEDUCTIBLE)
Somma, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'assicurato in caso di danno. Generalmente rappresentata da una cifra "fissa".
FRANCHIGIA RELATIVA (FRANCHISE)
Non comporta risarcimento qualora il danno sia inferiore all'importo indicato a tale titolo. Diversamente il risarcimento è integrale.
FRANCO A BORDO (FREE ON BOARD - FOB)
Il venditore provvede alla consegna fino alla messa a bordo della nave che effettuerà il trasporto. All'acquirente spetterà di corrispondere all'armatore il nolo marittimo ed all'assicuratore il premio di assicurazione.
FRANCO A BORDO AEROPORTO (FOB AIRPORT - FOA)
Il venditore avrà assolto all'impegno di resa assunto consegnando la merce al vettore aereo o al suo agente. Spese e rischi relativi al viaggio aereo, ed eventuale inopltro terrestre a destino, sono a carico dell'acquirente.
FRANCO BANCHINA PORTO D'IMBARCO (FREE ALONG SIDE SHIP - FAS)
Il venditore assume l'onere di consegnare la merce lungo il bordo della nave in banchina. L'acquirente sopporterà l'onere relativo alle spese di imbarco, al nolo marittimo e al premio di assicurazione.
FRANCO BANCHINA PORTO DI DESTINAZIONE (INCOTERMS: EX QUAY - EXA)
Oltre a quanto previsto per la pattuizione "Franco Bordo Nave Porto di Destinazione", sono a carico del venditore anche le spese di sbarco. Dovrà essere precisato a carico di chi sono le spese di sdoganamento.
FRANCO BORDO NAVE PORTO DI DESTINAZIONE (INCOTERMS: EX SHIP - EXS)
Il venditore deve provvedere all'inoltro della merce sino al porto di destinazione convenuto, compresi gli oneri delle spese di trasporto ed assicurazione, l'acquirente provvederà per lo sbarco ed inoltro al proprio magazzino.
FRANCO FABBRICA (INCOTERMS: EX WORKS - EXW)
Con questa pattuizione il venditore mette a disposizione dell'acquirente nel proprio magazzino la merce oggetto del contratto. L'acquirente dovrà provvedere per il ritiro con mezzo proprio o di terzi, stipulando, se ritenuto necessario, un apposito contratto assicurativo.
FRANCO FRONTIERA (INCOTERMS: FREE BORDER)
Sono a carico del venditore tutti gli oneri insiti nell'obbligo di consegna della merce al valico doganale, l'acquirente deve provvedere al pagamento delle spese di sdoganamento in quanto dovute e di prosecuzione del viaggio fino a destino.
FUMO (DANNI DA) - (SMOKE DAMAGE)
Si determinano quando, a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore, fuoriesce del fumo che danneggia le cose assicurate.
FURTO (THEFT)
Delitto che commette chi s'impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola illegittimamente a colui che la detiene, con il fine o l'intenzione di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 c. pen.). La legge (art. 625 c. pen.) prevede poi un sistema di aggravanti speciali (sono sempre applicabili, se compatibili, le aggravanti comuni). Talora è assai difficile distinguere tra furto e altre ipotesi criminose, spesso, anzi, la differenza è data da sfumature non troppo evidenti. Nella rapina, il reo sottrae la cosa con violenza o minaccia contro la persona; nel furto, al più vi può essere violenza contro la cosa (scippo, cioè strappo della cosa). Nell'estorsione, la vittima consegna la cosa "volontariamente", ma la sua volontà è coartata da una minaccia o da una violenza e "conclude" un contratto con il reo. Nell'appropriazione indebita, il reo si appropria di una cosa che è già in suo possesso.