R.C. CONTRATTUALE (CONTRACTUAL LIABILITY)

E' la responsabilità originata dalla violazione di diritti relativi, ossia derivanti da un contratto. vi è una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie che risponde dei danni ove non dimostri che ciò non è dovuto a sua colpa.

 

R.C.D. (R.C. DIVERSI)

Vedi sotto R.C. GENERALE

 

R.C. DELLA FAMIGLIA

Complesso di responsabilità gravanti sui componenti di un nucleo familiare nell'ambito della vita privata. Comprende, per esempio, la responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori (Art. 2048 c.c.), le responsabilità di conduzione dell'alloggio, per la proprietà di animali, per fatto illecito dei domestici (Art. 2049 c.c.) ed eventualmente per gli infortuni sul lavoro da questi subiti (D.P.R. 1124/65), ecc.

 

R.C. GENERALE (THIRD PARTY LIABILITY TO THE PUBLIC)

Locuzione per indicare tutte le configurazioni di R.C. "diverse" da quelle concernenti la circolaziona automobilistica (RC Auto). Comprende anche l'assicurazione della responsabilità civile nei confronti dei prestatori d'opera (R.C. Operai o RCO).

 

R.C. OGGETTIVA (NO FAULT LIABILITY)

In senso stretto è la responsabilità che prescinde dall'elemento soggettivo (dolo o colpa) e che sorge in capo al soggetto indicato dal legislatore in virtù del solo elemento oggettivo (danno).

 

R.C. OPERAI (EMPLOYERS' LIABILITY)

Riguarda la rivalsa dell'I.N.A.I.L. ex Art. 10 e 11 del DPR 1124/65 e le pretese dirette del lavoratore danneggiato per il maggior danno rispetto alle prestazioni I.N.A.I.L. Tali rischi sono coperti dalla polizza R.C. Generale attraverso l'apposita sezione indicata mediante la sigla R.C.O.

 

R.C. POSTUMA (POSTHUMOUS LIABILITY INSURANCE)

La responsabilità civile che può derivare per danni cagionati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita.

 

R.C. PREGRESSA

La responsabilità civile che può derivare per danni cagionati a terzi da comportamenti posti in essere prima della conclusione del contratto assicurativo.

 

R.C. PRODOTTI (PRODUCTS LIABILITY)

E' la responsabilità presunta o semi-oggettiva, gravante sul produttore  (e figure a questi assimilate da particolari norme di origine comunitaria Dir. CEE 374/85 e DPR 224/88) per i danni causati da prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri, per difetti di fabbricazione (compresa l'ideazione e la progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l'uso, ecc.).

 

R.C. PROFESSIONALE (PROFESSIONAL LIABILITY)

Locuzione per indicare la responsabilità gravante sui professionisti per la cattiva esecuzione dei contratti d'opera intellettuale che vengono instaurati con la clientela nell'espletamento della professione (R.C. Contrattuale).

 

R.C. SMERCIO (COMMERCIAL LIABILITY)

Riguarda la sfera di responsabilità strettamente connessa alla commercializzazione di un prodotto e non alla sua produzione.

 

RAMO (BRANCH or LINE)

Per ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari. Le direttive comunitarie recepite con la legge italiana 295/78 (direttiva 73/239/C.E.E. modificata dalla direttiva 76/580/C.E.E.) e 742/86 (direttiva 79/267/C.E.E.) sono corredate, rispettivamente, da un elenco di rami concernenti le assicurazioni contro i danni e da un elenco di rami concernenti le assicurazioni sulla vita, nonché alle operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi.

 

RAPINA (HOLD UP)

Reato è previsto dall'art. 628 c. pen., che punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, con violenza alla persona o minaccia. Lo stesso articolo del c. pen. prevede anche un secondo tipo di rapina, cosiddetta impropria, che si verifica quando viene adoperata violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

 

REATO (CRIME)

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti dolosi, preterintenzionali e colposi in funzione dell’elemento psicologico (pene previste reclusione, multa) e contravvenzioni (pene previste arresto, ammenda).

 

RECESSO (CANCELLATION)

Si intende la possibilità, concessa convenzionalmente o per legge a una delle parti, di liberarsi unilateralmente degli obblighi assunti con il contratto, mediante comunicazione di tale intenzione alla o alle altre parti del rapporto. La regola, contenuta nell'art. 1372 c. civ., è che il contratto, una volta stipulato, non può essere sciolto a discrezione di una delle parti, tra le quali "ha forza di legge", ma soltanto "per mutuo consenso" o "per cause ammesse dalla legge". Tuttavia, le parti possono accordarsi in modo che ognuna o una sola di esse possa liberarsi unilateralmente degli obblighi contrattuali, purché prima che abbia avuto inizio l'esecuzione del contratto (art. 1373 c. civ.).

 

REGOLA PROPORZIONALE 

Art. 1907 C.C.

 

REGOLAZIONE (DEL PREMIO) (ADJUSTMENT PREMIUM)

Usata quando non è possibile indicare in maniera esaustiva la globalità del parametro usato dall’assicuratore per la determinazione del premio. Prevista da un'apposita clausola contrattuale, impone all’Assicurato l’obbligo di comunicare, alla fine del periodo previsto in polizza, i dati variabili richiesti in contratto ed a pagare il relativo premio.

 

REGRESSO, AZIONE DI (RECOURSE)

Consente a una persona, che ha pagato un debito, di rivalersi su altri per tutta o per parte della somma pagata. L'art. 1298 c. civ. stabilisce che "nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi" e l'art. 1299 c. civ. aggiunge: "Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori" cioè richiedere in giudizio "soltanto la parte di ciascuno di essi". Si denomina, pertanto, azione di regresso quella che dà la possibilità a un soggetto di adempiere, parzialmente o totalmente, all'obbligazione cui era tenuto un altro soggetto, contro il quale, appunto. viene attuato successivamente il regresso.

 

REINTEGRO (REINSTATEMENT)

Nelle polizze a Primo Rischio Assoluto o a Massimale Annuo, al pagamento del sinistro corrisponde una diminuzione della somma Assicurata o del Massimale che per essere reintegrata necessita il pagamento del relativo premio pro rata.

 

RELAZIONE DI EVENTO STRAORDINARIO (SEA PROTEST)

Il comandante della nave, al verificarsi di eventi straordinari riguardanti la nave, il carico e/o eventuali passeggeri, deve darne avviso all'autorità del porto di destinazione con relazione scritta entro 24 ore dall'arrivo. Per quanto riguarda la nave la relazione ha anche la finalità di promuovere, se necessaria, una visita da parte dei tecnici del R.I.N.A. per la conferma della classe attribuita, dopo verifica dell'avvenuta effettuazione dei lavori prescritti.

 

RESPONSABILITÀ (LIABILITY)

Situazione in cui si trova il soggetto, nei confronti dell'ordinamento giuridico, quando questo fa derivare conseguenze da un comportamento che risulta lesivo di un interesse tutelato. Queste conseguenze possono consistere o nell'obbligo di risarcire il danno (responsabilità civile) o nell'obbligo di assoggettarsi a una pena (responsabilità penale). Le pene possono in quest'ultimo caso essere di carattere amministrativo (p. es., il pagamento della contravvenzione al Corpo dei vigili urbani per infrazione al Codice della Strada) e si parla allora di responsabilità amministrativa.

Elementi necessari a costituire la responsabilità sono nel soggetto la consapevolezza delle proprie azioni e delle loro conseguenze, la libertà di volerle, la disposizione ad accettare queste azioni come proprie. Nel campo del diritto privato la responsabilità civile, che fa sorgere nel soggetto l'obbligo del risarcimento del danno, può essere di carattere contrattuale o extracontrattuale.

 

RESPONSABILITA' PRESUNTA (ALLEGED LIABILITY)

E' quella responsabilità che il legislatore, derogando alla regola generale (art. 2043 c.c.) per cui l'onere di provare la colpa (o il dolo) spetta all'attore, pone presuntivamente in capo ad un determinato soggetto, concedendogli la facoltà di fornire la prova contraria onde vincere tale presunzione (Artt. 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053 e 2054 c.c. e DPR 224/88 art.1)

 

REVOCA (REVOCATION)

Consiste nel ritiro dell'atto valido, per motivi attinenti al merito dell'azione amministrativa per motivi, cioè, di opportunità e non di legittimità; opera ex nunc (da questo momento), cioè fa venir meno gli effetti dell'atto revocato dal momento in cui è pronunziata, fermi restando gli effetti già prodottisi antecedentemente. A esercitare la revoca è normalmente competente solo la stessa autorità che emanò l'atto.

 

RIASSICURATORE (REINSURER)

Impresa che partecipa ad un rischio o massa di rischi sottoscritti da altri (cedente), senza obblighi diretti verso gli assicurati.

 

RIASSICURAZIONE (REINSURANCE)

Procedimento che, attraverso la ricopertura di un rischio, massa di rischi o ramo, permette di ridurre l’esposizione di un’impresa assicuratrice e trasferirla al Riassicuratore.

 

RICERCA GUASTI (DAMAGE SEARCHING COST)

Nelle polizze globali fabbricati sono spesso rimborsabili le spese sostenute per ricercare la rottura accidentale delle condutture ed impianti fissi del fabbricato, ivi comprese quelle relative alla demolizione ed al successivo ripristino di parti delle strutture di pareti o pavimenti.

 

RICORSO VICINI o TERZI (THIRD PARTY or NEIGHBOURS' RECOURSE)

Vengono coperti i danni materiali e diretti subiti dalle cose di terzi a seguito di un evento garantito in polizza del quale l'assicurato sia civilmente responsabile (Responsabilità derivante da incendio, causale normalmente esclusa dalle polizze R.C.). Sono escluse le cose in consegna e custodia (che possono essere comprese tra i beni assicurati per conto di chi spetta).

 

RICOVERO (HOSPITALISATION)

La degenza, comportante pernottamento, in Istituto di Cura.

 

RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA (REDUCTION OF SUM INSURED)

Nel ramo Furto, a seguito di un sinistro risarcito, le somme assicurate sono ridotte, fino al termine dell'annualità assicurativa, dello stesso importo dell'indennizzo, senza alcuna restituzione del premio. Può essere concesso il reintegro.

 

RIMPIAZZO (REPLACEMENT)

Si intende per tale la sostituzione delle cose danneggiate con altre nuove, equivalenti per valore, caratteristiche, rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio ed oneri dovuti all'Erario.

 

R.I.N.A. REGISTRO ITALIANO NAVALE

Sovrintende alla costruzione, classificazione e registrazione delle navi.

 

RISARCIMENTO (CLAIM SETTLEMENT)

E' l'obbligazione che grava sul responsabile per riparare il danno cagionato. Artt. 2043, 1917 e 1905 Codice Civile, Artt. 2056 e 2059 Codice Civile.

 

RISCATTO (SURRENDER)

Facoltà data all'assicurato nei contratti Vita di ottenere, a richiesta, la corresponsione dell'importo rappresentante il valore attuale della polizza, calcolato secondo le regole contrattuali previste.

 

RISCHI CONTINGENTI (CONTINGENCY CLAUSE)

Garanzia prestata a favore e nell'interesse del mittente/venditore, che non ha assunto l'obbligo di stipulare un contratto assicurativo per conto del ricevitore a copertura dei rischi di trasporto. Interviene nel caso in cui l'assicurato si trovi esposto a perdita o danno subito dalla merce, non ottenendo dal destinatario il riconoscimento della somma corrispondente, in quanto da questi decurtata dall'importo fatturato e non risarcita dal proprio assicuratore.

 

RISCHI SCIOPERI , SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI (STRIKES RIOTS, CIVIL COMMOTIONS)

Garanzia esclusa dai vari capitolati di polizza in uso sul mercato internazionale e prestata con clausole specifiche che prevedono il risarcimento di danni e perdite materiali e diretti, causati da tumulti, disordini civili, persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro e terrorismo (dopo i fatti dell'11 settembre 2001 a New York molti trattati escludono garanzia che può essere prestata con ulteriore premio addizionale).

 

RISCHI SPAZIALI (SPATIAL RISKS)

Si tratta di una tipologia di rischi che ha avuto notevole sviluppo in epoca abbastanza recente. Normalmente la garanzia prestata copre la fase di lancio del missile destinato a porre in orbita il satellite (perdita del vettore) e il posizionamento in orbita (geostazionaria per i satelliti destinati alle telecomunicazioni) del satellite stesso, oltreché il suo corretto funzionamento.

 

RISCHI TECNOLOGICI (ENGINEERING)

L'evoluzione tecnologica delle attività industriali e la natura sempre più sofisticata e complessa di particolari apparecchiature ed impianti hanno fatto maturare il convincimento di raggruppare in uno specifico Ramo assicurativo tutte le esigenze di copertura dei danni cui tali attività, oppure la singola macchina o impianto, sono esposte. Fanno parte dei rischi tecnologici diverse tipologie di rischio quali: polizze C.A.R., polizze E.A.R., Guasti Macchine, polizze Elettroniche, polizze Leasing, ecc.

 

RISCHIO (RISK)

Costituisce la probabilità che un certo evento si verifichi e l'entità dei danni che ne possono derivare. Nei contratti di assicurazione il rischio è l'oggetto del contratto stesso, tanto che il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso; se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto, questo si scioglie, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata. Il problema del rischio nei contratti è costituito dalla possibilità che l'assicurato rimanga pregiudicato da un evento imprevisto e fortuito che potrebbe colpire la cosa oggetto di contratto. Art. 1882 Codice Civile.

 

RISCHIO PUTATIVO (SUPPOSED RISK)

E' così definito un rischio mai esistito o già cessato o che ha dato origine ad un sinistro verificatosi anteriormente alla stipulazione del contratto assicurativo che, in tale eventualità, è nullo.

 

RISERVA PREMI (PREMIUM RESERVE)

E' così definita l'apposizione in bilancio delle quote di premio già incassate nell'anno, ma riferite ai rischi che si protrarranno nell'esercizio successivo (L.295/78 Art.30). Con la Riserva Sinistri formano le Riserve Tecniche per i Rami Danni.

 

RISERVA SINISTRI (CLAIMS RESERVE)

E' così definita l'apposizione in bilancio delle somme relative a sinistri denunciati nell'esercizio, ma non ancora pagati (L.295/78 Art.30). Con la Riserva Sinistri formano le Riserve Tecniche per i Rami Danni.

 

RISK MANAGEMENT 

Letteralmente "gestione dei rischi" (dell'azienda). Consiste nell'efficiente pianificazione delle risorse aziendali necessarie a proteggere l'equilibrio economico e finanziario in presenza di eventi dannosi, onde stabilizzare il costo del rischio sul breve e sul lungo periodo, minimizzando costo ed effetti del rischio sui singoli esercizi.

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (CANCELLATION OF A POLICY)

Scioglimento del contratto che non può più venire eseguito non per un vizio originario ma per un fatto sopravvenuto dopo la sua conclusione e cioè:

INADEMPIMENTO

Se una delle parti del contratto non tiene fede ai suoi impegni, l'altra, evidentemente, non è neppure essa tenuta a far fronte all'obbligo assunto. La parte adempiente (o che è pronta ad adempierei di fronte all'inadempimento dell'altra parte ha facoltà di scegliere tra: a) chiedere al giudice una sentenza che costringa l'altra parte ad adempiere; b) chiedere la risoluzione del contratto.

RISOLUZIONE DI DIRITTO

La risoluzione di diritto si ha: a) se le parti hanno inserito nel contratto la clausola risolutiva espressa, con la quale hanno stabilito che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità concordate (art. 1456 c. civ.); b) nel caso che tale clausola non sia stata prevista, la risoluzione si può ottenere con la diffida ad adempiere (art. 1454 c. civ.), cioè mediante una dichiarazione scritta dalla parte adempiente, con la quale si intima all a contro p art e di adempiere in un determinato termine, avvertendo che, altrimenti, il contratto si intende risolto; c) per la scadenza del termine, in quanto la sua inosservanza toglie utilità alla prestazione.

MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONTRAENTI

Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione.

PER IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA

La sopravvenuta impossibilità della prestazione estingue l'obbligazione (an. 1256 c. civ.).

PER ECCESSIVA ONEROSITÀ

Si verifica quando, per avvenimenti straordinari e imprevedibili, una delle prestazioni diventa troppo onerosa (art. 1467 c. civ.), creando una situazione di squilibrio contrattuale.

PER ATTO UNILATERALE

In certi casi è possibile una sorta di risoluzione per atto unilaterale; basta cioè che una sola delle parti dichiari di voler risolvere il contratto, perché questo venga sciolto.

 

RITENZIONE NETTA (NET RETENTION)

Quota di rischio che l'assicuratore tiene a proprio carico, al netto di quanto ceduto in riassicurazione.

 

RITIRO PATENTE, ASSICURAZIONE (LOSS OF LICENCE)

Assicurazione mirante a compensare, attraverso la corresponsione di una diaria, l'automobilista destinatario del provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dall'autorità competente. Per evitare che siffatta garanzia possa costituire un incentivo ad una guida spericolata, la prestazione opera solo quando il provvedimento è determinato da incidente da circolazione, che abbia provocato morte o lesioni gravi e mai per semplici violazioni del codice della strada.

 

RIVALSA (RECOURSE or SUBROGATION)

Termine usato per indicare la surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, il regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati, nonché l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato per recuperare importi pagati a terzi danneggiati. Artt. 1916 e 2055 C.C. e L. 990/69 (Art. 18)..