E.A.R.

Polizza di pari garanzie di quella C.A.R. usata per garantire i rischi ai quali è esposta l'attività di montaggio o smontaggio di un impianto industriale, l'assemblaggio di macchinari oltre ai danni derivanti dal collaudo finale.

 

ECCEDENZE DANNI (EXCESS OF LOSS)

Vedi SECONDO RISCHIO

 

ECCEZIONI (EXCEPTIONS or PLEAN)

Non possono essere opposte, per l'intero massimale di polizza, al danneggiato che eserciti l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore in ambito di assicurazione obbligatoria R.C. Auto e natanti. Tuttavia l'assicuratore ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato per quanto sborsato, non avendo potuto sollevare le eccezioni predette Vedi L. 990/69 Art.18).

 

EFFRAZIONE (BREAKING - & ENTRY)

Scasso o rottura degli accessi dei locali o dei mezzi di custodia che contengono i beni assicurati, oppure aperture di brecce, o demolizioni di strutture murarie che contengono le cose stesse.

 

ELETTRONICA (ELECTRONIC RISKS)

Contratto di Assicurazione con il quale l'impresa si obbliga a risarcire tutti i danni determinati da eventi accidentali non espressamente esclusi, subiti dalle attrezzature descritte in contratto.

 

EMERGENZA (SPROUTING)

Nel Ramo Grandine è così definita la fase in cui il germoglio fuoriuscito dal seme emerge in superficie.

 

ENERGIA NUCLEARE (NUCLEAR ENERGY)

Con questa locuzione si fa riferimento ai rischi derivanti da esplosione, emanazione di calore o radiazioni che provengono da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o da radiazioni ionizzanti. Sono escluse da risarcimenti per la loro natura catastrofale e rientrano nei "rischi atomici", assicurati da più imprese consorziate in appositi pools.

 

EREDI LEGITTIMI (LEGITIMATE HEIRS)

Le persone a favore delle quali opera la prestazione della garanzia in assenza di un beneficiario designato.

 

ERNIE E SFORZI (HERNIAS & STRAINS)

Vedi SFORZI MUSCOLARI.

 

ESCLUSIONI (EXCUSIONS)

Tutti i tipi di polizza elencano dettagliatamente tutte le ipotesi in cui le garanzia stessa non è operante per la tipologia degli eventi. Tittolo della relativa clausola è di solito "Esclusioni" o "Delimitazioni".

 

ESCUSSIONE DELLA FIDEJUSSIONE (CALLING OF A BOND)

Qualora il soggetto che ha presentato una fidejussione sia inadempiente agli obblighi assunti, il creditore dell'obbligazione, beneficiario della fidejussione o della polizza fidejussoria, escute la fidejussione.

 

ESONERO DAL PAGAMENTO DEL PREMIO (EXEMPTION FROM PAYMENT OF PREMIUM)

Nei Rami Vita è la Clausola che prevede l'esonero dal pagamento dei premi qualora sopravvenga invalidità totale e permanente dell'Assicurato.

 

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;

b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

 

ESPLOSIONE (EXPLOSION)

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

 

ESPOSIZIONE (UNDERWRITTEN AMOUNT)

Termine utilizzato per indicare la somma assicurata garantita dall'assicuratore come pure la quota di rischio sottoscritta da ciascun coassicuratore.

 

ESPOSTO

Particolare atto, simile alla denuncia, con cui i privati portano a conoscenza di un’autorità (in genere la magistratura) determinati fatti che potrebbero integrare gli elementi costitutivi di un reato, chiedendo all'autorità competente di accettarli e valutarli. Si differenzia dalla denuncia in quanto, mentre in questa il denunciante addebita un preciso fatto-reato a una persona determinata, nell'esposto l'esponente "riassume" una situazione concreta senza darne una specifica valutazione giuridica, che spetta invece all'organo giudicante.

 

ESTORSIONE (EXTORSION)

Reato contro il patrimonio che si commette quando, con violenza o minacce, si costringe taluno a mettere in atto un comportamento dal quale deriva al reo un ingiusto profitto.

 

EVENTI ECCEZIONALI (EXCEPTIONAL EVENTS)

Sono quegli eventi che, se compresi nella copertura assicurativa, potrebbero destabilizzare l'impresa assicuratrice per la pesantezza delle conseguenze dannose ad essi ricollegabili, oppure per l'esistenza o l'incertezza delle basi statistiche cui rapportare il premio. Vedi Art.1912 C.C.

 

EXTENDED COVERAGE

Vedi EVENTI ECCEZIONALI, FUMO e RISCHI SCIOPERI, SOMMOSSE E TUMULTI POPOLARI