OBBLIGAZIONE

Particolare rapporto che si instaura tra almeno due soggetti in virtù del quale uno di essi (debitore) è obbligato a un particolare comportamento nei confronti dell'altro (creditore). Può consistere: a) in un obbligo di dare; b) in un obbligo di fare ; c) in un obbligo di non fare.

L'art. 1173 c. civ. stabilisce che "le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico": si tratta delle cosiddette "fonti delle obbligazioni". L'atto giuridico che tipicamente produce obbligazione, dunque, è il contratto; inoltre, le obbligazioni nascono da fatto illecito civile, nel senso che, anche al di fuori di un vincolo contrattuale, da certi comportamenti contrari alla regola generale del "non recar danno ingiusto a nessuno", fissata dall'art. 2043 c. civ., nasce a carico del responsabile e a favore del danneggiato un'obbligazione di risarcimento del danno; la legge stessa indica, infine, altre situazioni particolari come produttive di obbligazioni.

 

OMOGENEITA' (HOMOGENEITY OF RISK)

Principio tecnico per cui i rischi assicurati per essere considerati omogenei devono avere le stesse caratteristiche sia quantitative (ammontare delle somme assicurate) che qualitative (frequenza dei sinistri).

 

ONDE SONICHE (SONIC BANG)

Onde acustiche determinate da aeromobili od oggetti volanti in generale, nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica, dette anche "bang sonico", che possono provocare danni a beni assicurati.

 

ONERE DELLA PROVE(ONUS OF PROOF)

Vedi PROVA.

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE (CONTRIBUTIONS OF URBANISATION)

Sono gli oneri (cessioni di aree, creazione di verde, parcheggi, ecc.) che i costruttori e lottizzatori si impegnano a realizzare prima della concessione edilizia. La polizza assicurativa, obbligatoria, copre i casi di mancata osservanza degli impegni di urbanizzazione da parte dell'obbligato.

 

OPERA MORTA (UPPER WORK)

Parti dello scafo di una nave situate al di sopra della linea di galleggiamento.

 

OPERA VIVA (QUICK WORK or BOTTOM)

Parti dello scafo di una nave situate al di sotto della linea di galleggiamento.

 

OPZIONE A SCADENZA o AL TERMINE (TERMINAL OPTION)

E' la clausola contrattuale che consente all'assicurato con polizza Vita di scegliere una prestazione alternativa a quella prevista in polizza (rendita o capitale).

 

ORDINE DI CONSEGNA (DELIVERY ORDER)

Documento rilasciato al ricevitore della merce dall'agenzia marittima che agisce per conto del vettore marittimo. Deve essere annotato con riserva, qualora le merci risultino in stato di avaria o il numero dei colli non corrisponda a quello originario.