SALVATAGGIO, OBBLIGO DI (LOSS CONTAINMENT)

 L'obbligo di salvataggio consiste nel fatto che l'assicurato deve attivarsi per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a tale scopo sono a carico dell'assicuratore (eccetto quelle fatte inconsideratamente), anche se il loro ammontare, unitamente a a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo. L'inadempimento doloso o colposo a detto obbligo comporta, rispettivamente, la perdita o la riduzione dell'indennità.

 

SANZIONE (PENALTY)

Pena, castigo. Mentre nel diritto penale e nel diritto amministrativo è più evidente il carattere di "castigo" della sanzione, che consiste, appunto, nella privazione della libertà personale o nell'obbligo di pagare una certa somma o in altre misure analoghe (chiusura di esercizio e interdizione dallo svolgimento di certe attività, ecc.), nel diritto civile il castigo è meno evidente perché la sanzione tipica è, di regola, l'obbligo di risarcire i danni provocati all'altra parte. In tale sanzione, è più evidente il carattere di reintegrazione (mettere le cose come erano prima del fatto illecito), che non quello di pena. La sanzione, comunque, è sempre la conseguenza dell'illecito.

Si parla anche di sanzione per indicare le conseguenze che colpiscono un contratto, un atto, un negozio giuridico irregolare; si parla, inoltre, di sanzione della nullità, appunto per indicare che l'atto, per quella determinata irregolarità, è considerato nullo.

 

SCASSO (BURGLARY)

Aggravante del reato di furto, chiamata anche "violenza sulle cose", della quale si avvale il colpevole per compiere il reato.

 

SCIPPO (MUGGING)

Furto, rapina commessa strappando via qualcosa a qualcuno con rapidità.

 

SCOPERTO (SELF INSURANCE or DEDUCTIBLE)

E' la parte concordata dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'assicurato, espressa in percentuale.

 

SCOPPIO (EXPLOSION)

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

 

SECONDO RISCHIO (EXCESS OF LOSS)

E' la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza a quella di primo rischio; essa opera infatti a partire dal limite previsto per l'assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.

 

SEMILAVORATI (DANNI INDIRETTI)

Materie prime che abbiano subito, nel luogo dove si svolge l'attività dell'Assicurato, un processo di invecchiamento, di stagionatura o qualunque altra lavorazione, ma che non siano diventati prodotti finiti.

 

SFORZI MUSCOLARI (MUSCLE STRAINS)

Sono eventi a seguito dei quali possono riscontrarsi lesioni non rispondenti alla definizione contrattuale di infortunio. Per rendere più complete le polizze Infortuni, mediante apposita clausola si possono considerare (con certe limitazioni) indennizzabili anche tali lesioni.

 

SIGILLO (SEAL PIOMB)

Oggetto metallico munito di sigle e numeri posto alle maniglie di chiusura dei container, ad operazioni di riempimento ultimate. L'assenza del sigillo all'atto dell'apertura del container nella località di destino, sta a dimostrare l'intervenuta monomissione.

 

SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (S.N.A.)

Organismo a carattere sindacale costituito fra agenti professionisti.

 

SINGOLO RISCHIO (ONE RISK)

Tutto quanto contenuto in un unico locale od in più locali fra loro comunicanti.

 

SINISTRO (CLAIM)

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

 

SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (S.I.M.)

Sono società che svolgono le seguenti attività:

a) negoziazione, per conto proprio o per conto terzi, di valori mobiliari;

b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari;

c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari;

d) raccolte di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;

e) consulenza in materia di valori mobiliari;

f) sollecitazione al pubblico risparmio.

Legge 02-01-1991 n.1 D.Lgs.33-07-1996 n.415

 

SOCIOPOLITICI, EVENTI (STRIKES RIOTS, CIVIL COMMOTIONS

Vedi RISCHI SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI

 

SOLAI (FLOOR)

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

 

SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE (SUSPENSION AND REINSTATEMENT)

Durante la vita di un contratto di assicurazione è possibile, a determinate condizioni, pattuire una sospensione dell'efficacia della garanzia. Quando viene richiesto il ripristino dell'operatività, questa si definisce riattivazione

 

SOSTANZIAMENTO (ADVICE OF VESSELL)

Obbligo per il contraente e/o assicurato di comunicare agli assicuratori il nome della nave su cui hanno preso imbarco le merci assicurate, entro e non oltre 10 giorni dalla partenza.

 

SPESE GIUDIZIALI (LEGAL COSTS)

Spese che occorre sostenere in relazione a un processo (civile). Ciascuna delle parti deve provvedere, anticipandole, alle spese necessarie. Con la sentenza che definisce il processo, le spese sono poste a carico della parte soccombente, insieme con gli onorari di difesa della parte vincitrice. Il giudice, nel pronunziare la condanna, può, se le ritiene eccessive o superflue, non addebitare alla parte soccombente le spese sostenute dalla parte vincitrice. Inoltre, indipendentemente dalla soccombenza, il giudice può condannare una parte (quindi anche quella vincitrice) al rimborso delle spese anche non ripetibili (cioè quelle considerate superflue o eccessive), se esse sono state causate alla controparte per violazione dell'obbligo di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. Nel caso di soccombenza reciproca e in tutti i casi in cui vi sono giusti motivi, il giudice può compensare, in parte o per intero, le spese tra le parti. In tal caso, ciascuna parte pagherà le proprie spese o le rifonderà solo in parte all'avversario.

 

STOCK & TRANSIT

Forma di contratto trasporti che unisce ai fischi del trasporto (transit) quelli della giacenza della merce in magazzini di proprietà o gestiti dall'assicurato (stock).

 

SURROGAZIONE, PAGAMENTO IN (SUBROGATION)

Sostituzione del creditore che si verifica quando Tizio paga a Caio la somma dovuta a Caio da Sempronio e, quindi, diventa creditore di Sempronio al posto di Caio; è, insomma, con la cessione del credito, una delle forme di modifica del lato attivo dell'obbligazione. Si distingue dalla cessione del credito in quanto, con quest'ultima, viene ceduto il diritto di ottenere la prestazione dal debitore (la prestazione, insomma, non è ancora avvenuta), mentre, nel pagamento con surrogazione, il creditore primitivo viene effettivamente pagato da parte di un terzo o con mezzi messi a disposizione da un terzo, per cui i suoi diritti di credito verso il debitore si trasferiscono al terzo che ha pagato.

La surrogazione può avvenire:

a) per volontà del creditore originario, se accetta il pagamento da parte di un terzo e dichiara espressamente al momento del pagamento, di volerlo surrogare nei propri diritti verso il debitore (art. 1201 c. civ.);

b) per volontà del debitore, se questi prende a mutuo una somma di denaro (o altra cosa fungibile) allo scopo di pagare un certo debito. In tal caso può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di quest'ultimo (ma alle condizioni previste dall'art. 1202 c. civ.);

c) per volontà della legge in tutti i casi espressamente previsti dall'art. 1203 c. civ.