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L’assicurazione RCA è diventata obbligatoria per legge dal 1969 (Legge 990/69) per tutelare l’interesse dei terzi danneggiati dalla circolazione stradale

Il suo regolamento di attuazione, (il Dpr 973/1970) stabiliva che dal 12 giugno 1971 i veicoli a motore e i natanti fino a 25 tonnellate muniti di motore oltre 3 hp dovessero essere obbligatoriamente assicurati.

Fra le molte innovazioni previste da questa legge, segnaliamo le seguenti:

- le compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio della RCA devono sottostare a numerosi quanto accurati controlli da parte degli organismi ministeriali a ciò preposti;

- esiste una presunzione di responsabilità a carico del conducente dalla quale potrà esimersi solo se avrà dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;

- è stato istituito il “Fondo di garanzia per le vittime della strada” (oggi gestito dalla Consap cessionaria nella quale sono confluite le attività pubblicistiche dell'Istituto, ormai prossimo alla privatizzazione) che, alimentato da una percentuale che tutte le compagnie versano sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria auto, risarcisce i danni conseguenti a sinistri causati da veicoli e natanti non identificati, non assicurati, o che avevano stipulato una polizza con un'impresa assicurativa che al momento del sinistro si trovava in liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;

 - sono stati fissati (con la legge di riforma n. 39, del 1977) le modalità e i parametri per la liquidazione dei danni materiali e fisici.

- sono anche stati definiti sia i limiti minimi delle somme destinate al risarcimento ai danneggiati (i cosiddetti massimali), sia le modalità con le quali un apposito comitato interministeriale deve stabilire annualmente le condizioni di assicurazione e i premi da applicare (questa regolamentazione delle tariffe è venuta meno a partire dal 1° luglio 1994, data in cui è entrata in vigore la liberalizzazione tariffaria determinata dalla Terza direttiva comunitaria sui rami danni);

- a dimostrazione della copertura assicurativa è stato introdotto l'obbligo dell'esposizione del certificato-contrassegno di assicurazione, da esporsi sui veicoli con le stesse modalità del bollo relativo alla tassa di proprietà (Dpr 5 febbraio 1953, n. 39) e la mancata copertura comporta pesanti sanzioni amministrative (in un primo tempo costituiva anche reato penale);

- è stata regolamentata l'assicurazione della circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri che si trovano temporaneamente in Italia. Anche questi devono assolvere all'obbligo assicurativo munendosi di un certificato internazionale di assicurazione meglio conosciuto come Carta Verde, rilasciato da un ente assicurativo costituito all'estero e accreditato dall'analogo ente costituito in Italia sulla base di un complesso e articolato accordo internazionale.

Dal maggio del 1992, in seguito al recepimento di alcune disposizioni comunitarie (ma una sentenza della Corte costituzionale aveva già anticipato la novità), l'obbligo di assicurazione è stato esteso - limitatamente al danno alla persona - ai familiari trasportati, al proprietario del veicolo quando si trovi in qualità di passeggero e ai soci a responsabilità limitata o ai loro familiari quando l'assicurato sia una società (questi soggetti precedentemente non erano considerati "terzi" e non erano quindi coperti dalla garanzia).

L’obbligo del rispetto delle tariffe RCA è cessato nel luglio 1994 con l’entrata in vigore della Terza direttiva CEE, dando la possibilità alle Compagnie autorizzate di applicare condizioni diverse tra loro. In realtà, se le forme tariffarie sono rimaste sostanzialmente le stesse, e cioè, bonus-malus e franchigia, discorso diverso va fatto per la determinazione dei costi a causa del fenomeno chiamato personalizzazione della tariffa. Infatti, ai vecchi parametri utilizzati per il calcolo del premio (potenza fiscale, cilindrata, peso a pieno carico, finalità di impiego, ecc.), le Compagnie hanno aggiunto altri elementi di calcolo quali, ad esempio, la professione dell’automobilista, l’età, il sesso, la percorrenza chilometrica. Sono esperienze ancora relativamente recenti, mutuate in alcuni casi da quelle messe in atto in altri Paesi, per ipotizzare quali saranno le soluzioni migliori, e ciò anche alla luce di nuovi metodi di vendita (vedasi l’offerta di polizze attuata per telefono oppure da nuovi canali di vendita).

I casi di non operatività della copertura sono pochi e molto particolari. Il vero caso di inoperatività riguarda il mancato pagamento del premio regolamentato, per quanto riguarda le sue conseguenze, dall’art. 1901 del Codice Civile.

Numerosi sono invece i casi di rivalsa da parte dell’Assicuratore. Fra i più importanti citiamo:

- guida con patente scaduta

- guida senza patente

- guida con patente revocata o sospesa

- guida con foglio rosa senza accompagnatore abilitato

- guida con patente diversa da quella prescritta

Come sopra citato, dal 1° luglio 1994,con l’entrata in vigore delle direttive comunitarie, sia le tariffe che le forme tariffarie sono state liberalizzate ed ogni Compagnia è libera di praticare le condizioni che desidera: da notare come alcune compagnie abbiano inserito rivalse precedentemente non previste quali la guida in stato di ebbrezza o quello sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

 

VEDI ANCHE:

R.C. GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE DI VEICOLI A MOTORE

Introduzione

 
 

Normativa Giuridica

Tecnica Assicurativa

 
 

In caso di sinistro