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SUI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO SUI RISCHI ASSICURATI E RISCHI ESCLUSI INFEDELTA' DEI DIPENDENTI |
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Introduzione |
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L’assicurazione contro il rischio di infedeltà è quel contratto in forza del quale l’assicuratore si impegna a risarcire l’azienda assicurata delle perdite derivate da reati di furto, rapina, appropriazione indebita truffa, peculato, malversazione e concussione commessi da dipendenti dell’azienda stessa nell’esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti (dirigenti, impiegati, cassieri, magazzinieri, ecc.) Le perdite risarcibili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti, sia che facciano parte del patrimonio dell’assicurato, sia che di essi l’assicurato debba rispondere per essergli stati affidati da terzi. L’operatività della garanzia è subordinata alle condizioni che: 1. tanto gli atti idonei diretti alla consumazione del reato, quanto la consumazione dello stesso siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione 2. il reato sia stato accertato dall’azienda assicurata entro il termine di un anno dalla consumazione 3. l’assicurato denunci il fatto all’Autorità giudiziaria La compagnia non risarcisce le perdite derivanti da azioni delittuose commesse in occasione di particolari eventi violenti (guerre, occupazioni militari, insurrezioni, incendi ed esplosioni) o naturali (terremoti, trombe d’aria, inondazioni), a meno che l’assicurato non provi che le perdite subite non hanno alcun rapporto con quegli eventi. L’assicurazione cessa, rispetto al dipendente infedele, nel momento in cui l’infedeltà viene scoperta. La durata della polizza è annuale, con tacito rinnovo . Relativamente alla tassazione è opportuno ricordare che la variabile tecnica è in relazione alla mansione esercitata dal singolo dipendente |
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